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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16951/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che confermava la condanna, lamentando due censure: (1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p. per motivazione illogica e carenza di prove a suo carico; in particolare denunciava che la Corte aveva sovrapposto la sua posizione a quella del coimputato Passalacqua, attribuendogli riscontri (video e controllo veicoli) relativi a fatti o veicoli non riferibili concretamente a lui e basandosi su descrizioni somatiche generiche non idonee all'identificazione; (2) mancata concessione delle attenuanti generiche senza adeguata motivazione. Il ricorso era articolato nei limiti dell'art. 173 disp. att. c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente rispetto al secondo: ha rilevato una illogicità manifesta nella motivazione della Corte d'Appello che aveva sovrapposto le posizioni di BERLINGIERI e Passalacqua nonostante prove concrete specifiche carenti a carico del ricorrente. In particolare la Cassazione ha ritenuto che le descrizioni somatiche generiche e il rinvenimento di terzi sul veicolo non potevano valere come prova idonea per la colpevolezza di BERLINGIERI, e che il controllo sul veicolo che la Corte aveva ritenuto probante non aveva riguardato il ricorrente. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e si è disposta la trasmissione per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro; la Corte di Cassazione ha inoltre disposto che in sede di rinvio venga verificata l'eventuale presentazione, nei termini di legge, delle querele delle persone offese.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    criteri di valutazione della motivazione ai fini del vizio per violazione di legge e per illogicità/contraddittorietà; in particolare lett. b) per la insufficienza della motivazione rispetto all'accertamento dei fatti e lett. e) per l'illogicità della motivazione

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    limiti formali alla articolazione del ricorso per cassazione, cioè le regole su come devono essere esposte le censure impugnatorie

Massime di principio

  • La sola corrispondenza di una descrizione somatica generica o di indumenti non è di per sé idonea a fondare una condanna: occorre un riscontro probatorio preciso e specifico che colleghi il singolo imputato al fatto.
  • Non è ammissibile sovrapporre automaticamente le posizioni processuali di coimputati: il giudice deve motivare separatamente le ragioni che collegano ciascun imputato alle singole condotte contestate.
  • Il rinvenimento di persone su un veicolo durante un controllo vale come elemento di prova solo se è temporalmente e materialmente riferibile al fatto contestato e alla specifica partecipazione dell'imputato; altrimenti va considerato elemento debole e non decisivo.
  • Una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria che determini un ragionevole dubbio sulla colpevolezza realizza vizio tale da giustificare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche richiedono una motivazione specifica del giudice: la loro omissione può integrare motivo di annullamento se decisiva per la pena.
  • In sede di rinvio il giudice di merito deve anche verificare la sussistenza e la tempestività delle querele delle persone offese quando la loro presentazione sia rilevante per la prosecuzione dell'azione penale.

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