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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39824/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il GIP, con ordinanza del 24/01/2022, aveva corretto la sentenza del 11/06/2014 aggiungendo la sanzione accessoria della revoca di prestazioni assistenziali per una condanna per il reato di cui all'art. 416-bis, richiamando l'art. 2, commi 58 e 60, legge n. 92/2012. Il difensore di Moscato ha impugnato l'ordinanza in Cassazione denunciando violazione di legge perché il giudice avrebbe proceduto d'ufficio senza la necessaria istanza della parte e senza considerare la declaratoria di incostituzionalità della sentenza n. 137/2021 della Corte costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che, una volta passata in giudicato la sentenza, la correzione dell'errore materiale nella fase esecutiva rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione e deve seguire la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen., procedura che è esperibile solo su richiesta della parte e non d'ufficio. Poiché nel caso di specie mancava la domanda di parte, il provvedimento del GIP è risultato invalido e la violazione processuale è stata sanzionata con annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal GIP per la correzione di errori materiali nella fase giudiziale; la Corte rileva che la sua disciplina non è sovrapponibile a quella dell'art. 666 per la fase esecutiva.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Regola la procedura dell'incidente di esecuzione e della correzione degli errori materiali nella fase esecutiva: la giurisprudenza e la Corte ritengono che, dopo il passaggio in giudicato, la correzione debba avvenire secondo questa norma e sia procedibile solo su istanza di parte.

  • art. 2, commi 58 e 60, legge n. 92/2012

    Prevede la sanzione accessoria della revoca di prestazioni assistenziali per determinati reati (richiamata dal GIP come norma sostanziale che avrebbe dovuto trovare applicazione nella sentenza originaria).

  • art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla giurisprudenza per indicare che la violazione della regola che impone l'impulso di parte in materia esecutiva comporta nullità insanabile degli atti processuali conseguenti.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 137/2021

    Invocata dal ricorrente; la Corte di Cassazione però ha deciso sul vizio processuale relativo alla procedura correttiva in esecuzione, senza basare la decisione sulla declaratoria costituzionale menzionata.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014; Sez. 1, n. 3629 dell'11/1/2022; Sez. 1, n. 23525 del 18/05/2021)

    Orientamenti richiamati affermano che, dopo l'irrevocabilità della sentenza, la correzione degli errori materiali in fase esecutiva è di competenza del giudice dell'esecuzione e richiede l'impulso di parte; la mancata osservanza di tale requisito determina nullità insanabile.

Massime di principio

  • La correzione di un'omessa sanzione accessoria dopo il passaggio in giudicato è possibile, ma deve seguire la procedura prevista per la fase esecutiva (art. 666 cod. proc. pen.) e non può essere disposta d'ufficio dal giudice che ha emesso la sentenza.
  • L'intervento del giudice dell'esecuzione per correggere errori materiali richiede in genere una istanza della parte interessata; l'assenza di tale istanza può determinare la nullità degli atti esecutivi adottati d'ufficio.
  • Quando si contesta l'omessa applicazione di sanzioni accessorie obbligatorie, il rimedio esiste ma va esperito con le modalità procedurali corrette: presentare domanda al giudice dell'esecuzione e non chiedere la correzione ex officio al giudice che ha emesso la sentenza.
  • Le questioni di merito relative all'applicazione di norme sostanziali (es. applicabilità della revoca delle prestazioni) possono essere rilevanti, ma non possono sostituire il rispetto delle regole procedurali: un vizio procedurale formale grave può portare all'annullamento dell'atto anche se il diritto sostanziale appariva fondato.
  • In situazioni analoghe è opportuno che la difesa presenti tempestivamente l'istanza al giudice dell'esecuzione e segnali eventualmente la rilevanza di pronunce costituzionali, ma curando prima il corretto inquadramento procedurale.

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