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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30605/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per tre motivi principali: 1) errata applicazione dell'art. 385 cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendo di essere autorizzato ad allontanarsi "dalle" 08:00 per recarsi al Sert e che la distanza di 7 km giustificava il ritardo nel rientro; 2) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), lamentando che la Corte non ha effettuato una valutazione complessa e congiunta ai sensi dell'art. 133 cod. pen. e non ha considerato l'assenza di "abitualità"; 3) vizio procedurale relativo alla notificazione: il ricorrente sostiene di aver ricevuto il ricorso in Cassazione ma non l'atto d'appello della procura (richiamando l'art. 584 cod. proc. pen.), con possibile violazione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo punto ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: la motivazione della Corte d'appello era completa e logica, evidenziando che l'autorizzazione era per recarsi al Sert "alle" 08:00 e solo per il tempo strettamente necessario; risultava dalle annotazioni e dalle dichiarazioni che l'imputato uscì intorno alle 09:00, si presentò al Sert tra le 11:30 e le 12:00 e non era rientrato alle 12:23, integrando quindi il reato di evasione. Sul secondo punto la Corte ha confermato la non applicabilità dell'art. 131-bis per la gravità del fatto e l'eccessiva durata dell'allontanamento, osservando che la motivazione sintetica indicava gli elementi rilevanti (non è necessario esaminare tutti i fattori dell'art. 133). Sul terzo punto la Corte ha ritenuto irrilevante l'erronea denominazione dell'atto d'impugnazione (richiamando l'art. 580 cod. proc. pen.) e ha segnato la mancanza di prova del pregiudizio al diritto di difesa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento delle somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma sul delitto di evasione: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in quanto l'autorizzazione agli arresti domiciliari consentiva l'uscita solo "alle" 08:00 per il tempo strettamente necessario; l'uscita alle 09:00 e il mancato rientro alle 12:23 costituiscono violazione della prescrizione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: esclusa dalla Corte perché l'eccessiva durata dell'allontanamento e l'assenza di giustificazione rendono il fatto non riconducibile alla particolare tenuità; il giudice può motivare sinteticamente indicando gli elementi ritenuti rilevanti.

  • art. 133, comma 1, cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della gravità/tenuità: la Corte ricorda che la valutazione ai fini dell'art. 131-bis deve tenerne conto, ma non richiede necessariamente l'esame dettagliato di tutti i singoli elementi, bastando l'indicazione di quelli rilevanti.

  • art. 584 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a presunte irregolarità nella notificazione dell'atto d'appello; la Corte non ha ritenuto provata la lesione del diritto di difesa e ha ritenuto il rilievo formale irrilevante.

  • art. 580 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato dalla Corte per affermare l'irrilevanza formale della denominazione dell'atto di impugnazione se non provi pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme considerate eque in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le autorizzazioni a allontanarsi dal domicilio sono interpretate restrittivamente: termini come "alle" indicano un orario puntuale e non una finestra ampia; il rispetto delle modalità (orario, durata, percorso, assenza di soste) è determinante per evitare l'integrazione del reato di evasione.
  • La Cassazione dà rilevo sostanziale alla motivazione dei giudici di merito: i giudizi di fatto fondati su annotazioni di servizio e dichiarazioni di testimoni sono difficili da rimettere in discussione senza prove contrarie specifiche.
  • Per l'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità), il giudice valuta la gravità complessiva secondo i criteri dell'art. 133; non è necessario esaminare e menzionare ogni singolo elemento, bastando che vengano indicati quelli ritenuti rilevanti e che emerga un giudizio motivato sulla gravità/entità.
  • La mera inesattezza nella denominazione degli atti di impugnazione o piccoli vizi formali non comporta automaticamente l'annullamento se non è dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa (art. 580 c.p.p.).
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a versamenti alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va valutato il rischio economico prima di proporre ricorsi manifestamente infondati.

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