Ordinanza n. 114/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia del 24 marzo 2025 e successiva informazione interdittiva del 17 aprile 2026, con gli atti istruttori presupposti e l’ordinanza comunale di chiusura immediata dell’attività produttiva
Esito
La controversia
La società ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, le informazioni interdittive antimafia adottate dalla Prefettura di Reggio Calabria ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, i relativi preavvisi, i verbali del Gruppo Interforze Antimafia, l’interdittiva riguardante una ditta individuale collegata e l’ordinanza comunale di chiusura dell’attività produttiva adottata sul presupposto dell’interdittiva. Con i motivi aggiunti è stata contestata anche l’informazione interdittiva del 17 aprile 2026 e gli ulteriori atti istruttori e preparatori. È stata proposta domanda cautelare, rappresentando il grave pregiudizio derivante dall’impossibilità per le persone coinvolte di proseguire l’attività lavorativa e di provvedere al proprio sostentamento.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la legittimità delle interdittive antimafia, degli atti istruttori o dell’ordinanza comunale di chiusura. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la celere fissazione della trattazione del merito, anche considerando lo stato attuale dell’attività della ditta individuale riferibile al socio accomandante, come dichiarato in udienza dal procuratore della parte ricorrente. Ha quindi fissato la pubblica udienza di merito dell’intera controversia al 18 novembre 2026, compensando le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Norma indicata quale base normativa delle informazioni interdittive antimafia impugnate; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.
Norma indicata quale base normativa delle informazioni interdittive antimafia impugnate; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.
Disciplina la domanda cautelare; il giudice ritiene adeguata, invece della sospensione, la celere fissazione dell’udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando il pregiudizio prospettato può essere adeguatamente fronteggiato dalla rapida definizione del giudizio di merito, il giudice può negare una specifica misura cautelare sostitutiva e fissare sollecitamente l’udienza pubblica di merito.
- La valutazione cautelare deve tenere conto della situazione concreta e attuale rappresentata in giudizio, inclusi gli elementi emersi dalle dichiarazioni rese dai difensori in camera di consiglio.
- La fissazione celere del merito costituisce una modalità di tutela cautelare compatibile con l’art. 55 c.p.a. quando consenta di soddisfare tempestivamente le esigenze dedotte senza anticipare la decisione sulla legittimità degli atti impugnati.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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