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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12942/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha contestato: 1) il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, richiamando la sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale; 2) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) l'eccessività della pena irrogata. Dalla motivazione emerge che il fatto concreto è stato ritenuto non lieve, anche per le modalità della condotta, caratterizzata dall'uso di un coltello con lama seghettata di 34 centimetri con cui l'agente aveva minacciato la vittima, oltre che per il profitto conseguito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati tutti i motivi. Ha osservato che la lieve entità del fatto non integra una fattispecie autonoma di reato ma un'attenuante che richiede una valutazione complessiva e oggettiva del fatto, e che nel caso concreto la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo l'esclusione della lieve entità e delle attenuanti generiche, oltre a rendere sufficiente la motivazione sulla pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024

    Richiamata per affermare che la lieve entità del fatto non costituisce una fattispecie autonoma, ma una circostanza attenuante.

  • art. 131-bis c.p.

    Non citato espressamente, ma il testo richiama la lieve entità come attenuante e non come autonoma figura di reato; il riferimento normativo non è tuttavia testualmente esplicitato oltre la sentenza costituzionale.

  • art. 62-bis c.p.

    La Corte ribadisce che il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede una motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti.

  • art. 133 c.p.

    La dosimetria della pena può essere sorretta dal richiamo agli elementi ritenuti decisivi o con formule sintetiche quali 'pena congrua' o 'pena equa', specie se la pena irrogata è inferiore alla media edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La lieve entità del fatto, quando prevista in relazione a una fattispecie incriminatrice, opera come circostanza attenuante e non come autonomo reato; la sua configurabilità va esclusa se, valutato il fatto nel suo complesso, manchino i presupposti oggettivi richiesti dalla norma.
  • Ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento dedotto dalle parti, essendo sufficiente una motivazione che dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente quando il giudice richiami gli elementi essenziali della decisione o utilizzi formule sintetiche di congruità, soprattutto se la pena applicata è inferiore alla media edittale.
  • Il ricorso per cassazione fondato su censure meramente generiche o su una diversa lettura di circostanze già valutate in modo congruo dal giudice di merito è suscettibile di declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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