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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11893/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Prato nei confronti dell'imputato per detenzione di circa 100 grammi lordi di cocaina ai sensi dell'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto un vizio di motivazione, sostenendo che il c.d. narcotest sarebbe stato insufficiente, da solo, a fondare il giudizio di responsabilità penale; ha inoltre contestato l'esclusione della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, assumendo che il fatto dovesse essere riqualificato in tale ipotesi attenuata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che il narcotest può essere sufficiente per accertare la natura della sostanza e che il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su diverse fonti di prova senza necessità di perizia. Ha inoltre ritenuto logicamente motivata la valutazione dei giudici di merito sulla non lieve entità del fatto, valorizzando la disponibilità di un appartamento usato come base logistica, la presenza di strumenti per il confezionamento, numerosi telefoni cellulari e SIM, le ammissioni dell'imputato sul sostentamento tratto dall'attività illecita e un precedente specifico. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990

    Integra la fattispecie di detenzione illecita di sostanza stupefacente; la responsabilità può essere affermata anche sulla base di un narcotest, se corroborato dagli altri elementi probatori valorizzati dal giudice di merito.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990

    La lieve entità va valutata considerando complessivamente mezzi, modalità, circostanze dell'azione e quantità/qualità della sostanza; la presenza di elementi sintomatici di stabile inserimento nel traffico illecito può escluderla.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • D.P.R. n. 309/1990

    Disciplina i reati in materia di sostanze stupefacenti; la decisione si colloca nell'ambito della verifica della detenzione punibile e della sua eventuale qualificazione come fatto di lieve entità.

Massime di principio

  • Il c.d. narcotest può essere ritenuto sufficiente, se inserito in un quadro probatorio coerente, per accertare la natura stupefacente della sostanza senza necessità di perizia.
  • Il giudice di merito può fondare l'affermazione di responsabilità su un insieme di elementi fattuali convergenti, e la Corte di cassazione non interviene se la motivazione è logicamente argomentata e non manifestamente illogica.
  • Ai fini dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, la lieve entità va esclusa quando le modalità operative, la disponibilità di mezzi per il confezionamento, la base logistica, la pluralità di contatti e altri indici fattuali rivelino un'attività non episodica e un inserimento stabile nel traffico di droga.
  • La qualificazione del fatto come lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi indicati dalla norma, sia relativi all'azione sia all'oggetto materiale del reato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e, salvo esoneri, al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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