Ordinanza n. 1050/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di revoca del Nulla Osta -istanza P-RM/L/Q/2023/105184 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Roma il 15/09/2025 e notificato in data 23/10/2025; - di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare, rilevando che l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e l’adozione di un nuovo preavviso di revoca hanno fatto venir meno l’attualità dell’interesse alla sospensione cautelare dell’atto originario. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta relativo a un’istanza di lavoro subordinato, nonché gli atti connessi. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio cautelare l’amministrazione ha comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento impugnato, alla luce delle osservazioni formulate dalla difesa del ricorrente, notificando contestualmente un nuovo preavviso di revoca del nulla osta.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata nel quadro della tutela cautelare prevista dall’art. 55 c.p.a.; la sopravvenuta adozione di nuove determinazioni amministrative ha condotto alla dichiarazione di improcedibilità.
L’amministrazione ha esercitato l’autotutela annullando il provvedimento impugnato; il testo non indica espressamente la disposizione applicata, ma qualifica l’intervento come annullamento in autotutela.
Massime di principio
- La domanda cautelare avverso un provvedimento diviene improcedibile quando, nelle more della camera di consiglio, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e adotta nuove determinazioni incompatibili con la permanenza dell’interesse alla sospensione dell’atto originario.
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato non comporta, di per sé, la definizione della legittimità delle nuove determinazioni amministrative, che possono costituire oggetto di autonoma contestazione secondo le regole processuali applicabili.
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