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Ordinanza

Ordinanza n. 82/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento P-TO/L/Q/2025/100877 datato 29.08.2025 e notificato a mezzo PEC in pari data, emesso dalla Prefettura di Torino, Sportello Unico per l'Immigrazione avente ad oggetto la revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore sig. NAIJI Yassine in data 10.04.2025 presentata su istanza del datore di lavoro nell'ambito della Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri”; b) di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, anche non conosciuto dal ricorrente, comunque connesso a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202502936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso in Italia rilasciato nell'ambito della programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro e lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il datore di lavoro e il lavoratore straniero hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare è stata esaminata alla luce della documentazione prodotta, relativa al rilascio del permesso di soggiorno e alla restituzione del nulla osta all'ingresso.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia della revoca del nulla osta all'ingresso. Il giudice ha ritenuto, a un primo esame, che la documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, con la restituzione del nulla osta all'ingresso in Italia, apparisse infine soddisfatta. L'ordinanza non contiene una decisione definitiva sull'annullamento del provvedimento, disponendo la trattazione di merito all'udienza pubblica del 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base per la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione della revoca di un nulla osta all'ingresso può essere disposta quando, a un primo esame, la documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno e la restituzione del nulla osta risulti soddisfatta.
  • L'accoglimento della domanda cautelare contro la revoca del nulla osta all'ingresso non definisce il merito dell'impugnazione, che deve essere trattato all'udienza successivamente fissata.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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