Ordinanza n. 83/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di revoca emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 18/11/2025), con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in data -OMISSIS- in favore di -ricorrente-, su istanza di sig. -OMISSIS-; - degli atti illegittimi presupposti, conseguenziali o comunque connessi del procedimento nonché degli atti illegittimi presupposti, conseguenziali o comunque connessi del procedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato per lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino ha revocato il nulla osta all'ingresso precedentemente rilasciato in suo favore su istanza di un datore di lavoro. La questione cautelare riguarda l'ammissibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando il rapporto di lavoro non sia stato instaurato, nelle more del rilascio del titolo di soggiorno, per cause non imputabili al lavoratore. Il ricorrente non ha tuttavia spiegato le ragioni del mancato perfezionamento del rapporto con la datrice di lavoro né ha fornito elementi idonei a dimostrare che la richiesta del permesso di soggiorno non fosse stata presentata strumentalmente e che il rapporto di lavoro prospettato non fosse fittizio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha rilevato l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza amministrativa sull'ammissibilità del permesso di soggiorno per attesa occupazione in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per ragioni non imputabili al lavoratore. Il Collegio ha precisato che, anche aderendo all'orientamento favorevole al rilascio del titolo, occorrerebbe comunque verificare in concreto che il rapporto di lavoro non perfezionato non fosse fittizio, al fine di prevenire elusioni organizzate della disciplina sull'immigrazione. Nel caso concreto, il ricorrente non ha assolto l'onere di allegare e provare le ragioni del mancato perfezionamento del rapporto e l'assenza di strumentalità della domanda. Non è stata ravvisata una concreta esigenza cautelare idonea a superare tale carenza di fumus. In ragione del contrasto giurisprudenziale, le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare e costituisce la base processuale per la decisione sull'istanza di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone fisiche menzionate nel provvedimento.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Circolare del Ministero dell'Interno prot. 4623 del 17/11/2020
Richiamata in via analogica per affermare la necessità di verificare in concreto la genuinità del rapporto di lavoro posto a fondamento della richiesta del permesso di soggiorno, evitando elusioni organizzate della normativa.
Massime di principio
- Anche qualora si ammetta, in astratto, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando il rapporto di lavoro non si sia instaurato per cause non imputabili al lavoratore, è necessario verificare in concreto che il rapporto prospettato non fosse fittizio e che la domanda non sia stata presentata strumentalmente per eludere la disciplina sull'immigrazione.
- Nella fase cautelare, il ricorrente deve fornire allegazioni e almeno elementi di prova sulle ragioni del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e sulla genuinità della situazione lavorativa dedotta; la loro assenza può escludere il fumus boni iuris.
- L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale obiettivo sulla questione controversa non determina di per sé l'accoglimento della domanda cautelare, ma può giustificare la compensazione integrale delle spese della fase cautelare.
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