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Ordinanza

Ordinanza n. 86/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, “del decreto prot. -OMISSIS-, notificato in data 11.08.2025, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha rigettato l’istanza di rinnovo e contestuale conversione del permesso di soggiorno da minore età ad attesa occupazione presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-”;

Giustizia amministrativa202502529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo e contestuale conversione del permesso di soggiorno da minore età a permesso per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Torino deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Ha inoltre prodotto la denuncia di smarrimento del passaporto, la copia del nuovo passaporto e la documentazione relativa alla pendenza, presso la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del procedimento finalizzato all'emissione del parere di competenza previsto per la conversione del titolo di soggiorno. Nel corso della fase cautelare è stato depositato anche il parere ministeriale, emesso il 16 febbraio 2026. La Questura non ha depositato il preavviso di rigetto né la prova della sua notificazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, a un sommario esame, il fumus boni iuris. In particolare, l'amministrazione non ha dimostrato l'avvenuta comunicazione del preavviso di rigetto, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Collegio ha inoltre rilevato che il parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione costituisce un atto endoprocedimentale che deve essere acquisito dall'amministrazione procedente e non costituisce un adempimento posto a carico del richiedente. La durata del procedimento ministeriale non può pregiudicare il richiedente il titolo di soggiorno. La domanda cautelare è stata quindi accolta ai fini del riesame: sono stati sospesi gli effetti del diniego ed è stata ordinata la riapertura del procedimento nel contraddittorio con l'interessato, con valutazione del parere ministeriale sopravvenuto e conclusione mediante un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata per il 19 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    "comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza"

    L'amministrazione deve dimostrare di avere comunicato al richiedente il preavviso di rigetto; in mancanza della produzione del preavviso e della prova della notificazione, la censura assume rilievo nella fase cautelare.

  • art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998

    ,"Comitato per i minori stranieri"

    Il parere oggi di competenza della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione costituisce un atto endoprocedimentale da acquisire a cura dell'amministrazione procedente e non un adempimento a carico del richiedente.

  • art. 55 c.p.a.

    ,"domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato"

    Ha costituito la base processuale per la decisione sulla tutela cautelare, accolta mediante sospensione degli effetti del diniego e ordine di riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    ,"a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata"

    È stato richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    ,"a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata"

    Sono stati richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nella procedura di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno per minore età, il parere dell'autorità ministeriale competente costituisce un atto endoprocedimentale che deve essere acquisito d'ufficio dall'amministrazione procedente e non può essere posto come adempimento a carico del richiedente.
  • La durata del procedimento amministrativo necessario per l'acquisizione del parere ministeriale non può ricadere a danno dello straniero che abbia richiesto il titolo di soggiorno.
  • Quando l'amministrazione non produce il preavviso di rigetto e la prova della sua comunicazione, la dedotta violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 può fondare, in sede cautelare, la sospensione del diniego e la riapertura del procedimento in contraddittorio.
  • In sede cautelare il giudice amministrativo può sospendere gli effetti del diniego di soggiorno e ordinare il riesame della posizione, imponendo all'amministrazione di valutare la documentazione sopravvenuta e di concludere il procedimento con un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaTutela cautelareDifetto di motivazione

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