Ordinanza n. 85/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino del 1° ottobre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino del 1° ottobre 2025, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro e al visto di ingresso
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di revoca adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione. La revoca era motivata, da un lato, dal difetto dell'asseverazione prevista dall'art. 44, comma 3, del d.l. 73/2022 e, dall'altro, da dubbi relativi al contenuto del certificato di idoneità alloggiativa. I ricorrenti hanno contestato la fondatezza di tali rilievi, producendo in giudizio un nuovo certificato e sostenendo la conformità della documentazione alla normativa applicabile.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame, senza definire nel merito l'impugnazione. Ha ordinato all'amministrazione procedente di riaprire il procedimento, esaminare la documentazione prodotta e prendere posizione sugli atti presenti nel fascicolo processuale, concludendo il procedimento mediante un provvedimento espresso e congruamente motivato, che tenga conto del contenuto dell'ordinanza. La decisione è stata giustificata dal rilievo che gli atti di causa parrebbero confermare le deduzioni dei ricorrenti circa la regolarità della documentazione. Il merito è stato fissato alla seconda udienza pubblica del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022
Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso
Il nulla osta può essere rilasciato anche in assenza, entro il termine previsto, di informazioni sugli elementi ostativi; la revoca del nulla osta e del visto consegue all'accertamento sopravvenuto di tali elementi ostativi.
art. 44, comma 3, d.l. 73/2022
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'asseverazione la cui asserita mancanza aveva concorso a motivare la revoca impugnata.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della tutela cautelare richiesta e concessa ai fini del riesame.
artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998
Sono richiamati dall'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 quali disposizioni relative agli elementi ostativi rilevanti per il rilascio o la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
Massime di principio
- Quando gli atti acquisiti nel giudizio cautelare fanno presumere la conformità della documentazione prodotta dall'interessato ai requisiti normativi, il giudice può accordare la tutela cautelare ai fini del riesame, ordinando all'amministrazione di riaprire il procedimento e di rivalutare tale documentazione.
- In sede di riesame imposto in via cautelare, l'amministrazione deve esaminare specificamente la documentazione presente agli atti, concludere il procedimento con un provvedimento espresso e fornire una motivazione congrua, tenendo conto delle indicazioni contenute nella decisione giudiziale.
- La revoca del nulla osta e del visto di ingresso, ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, è collegata al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi previsti dagli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998; la mera incertezza documentale impone comunque una rivalutazione motivata della posizione dell'interessato quando siano stati prodotti elementi documentali ulteriori.
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