Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 84/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino con cui è stato revocato al ricorrente il nulla osta rilasciato del 31 gennaio 2024 e il relativo visto d'ingresso nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento e del “preavviso di revoca” del 14 ottobre 2025;

Giustizia amministrativa202600157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro rilasciato il 31 gennaio 2024 e del relativo visto d'ingresso, fondata sulla mancata produzione della documentazione richiesta nel procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratori stranieri)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino con cui erano stati revocati il nulla osta e il relativo visto d'ingresso, nonché gli atti presupposti, inclusi la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di revoca. L'amministrazione ha fondato la revoca sulla mancata produzione della documentazione richiesta durante il procedimento. I ricorrenti hanno dedotto che tale mancata produzione era dipesa da un problema comunicativo con il CAF delegato all'adempimento e hanno evidenziato che la documentazione era comunque presente agli atti del giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare non disponendo direttamente l'annullamento del provvedimento, ma ai fini di un riesame. Ha ordinato all'amministrazione procedente di riaprire il procedimento, esaminare espressamente la documentazione già presente agli atti del giudizio e concludere con un provvedimento espresso e congruamente motivato, tenendo conto del contenuto dell'ordinanza. Il giudice ha richiamato l'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, secondo cui il nulla osta rilasciato in assenza tempestiva di informazioni sugli elementi ostativi può essere revocato quando tali elementi ostativi siano successivamente accertati. Poiché la revoca impugnata risultava invece fondata sulla mancata produzione documentale e la documentazione era disponibile, l'amministrazione è stata chiamata a rivalutare la posizione. Il merito è stato rinviato alla terza udienza pubblica del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022

    Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso

    La revoca del nulla osta e del visto d'ingresso consegue al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi previsti dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998; nel riesame l'amministrazione deve confrontarsi espressamente con la documentazione prodotta e motivare congruamente la decisione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale accolta dal TAR ai fini del riesame.

Massime di principio

  • Quando la revoca del nulla osta al lavoro e del relativo visto d'ingresso è adottata ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, l'amministrazione deve verificare e indicare l'avvenuto sopravvenuto accertamento di specifici elementi ostativi previsti dagli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998; la mera mancata produzione di documenti, senza un adeguato esame della documentazione comunque disponibile, non esaurisce tale obbligo motivazionale.
  • In sede cautelare, qualora la documentazione rilevante sia presente agli atti del giudizio e possa incidere sulla legittimità della revoca, il giudice può accogliere la domanda ai fini di un riesame, ordinando la riapertura del procedimento e l'adozione di un provvedimento espresso e congruamente motivato.
  • La riapertura del procedimento imposta in sede cautelare richiede una valutazione espressa della documentazione acquisita e il rispetto dell'effetto conformativo derivante dall'ordinanza giudiziale, senza che il giudice sostituisca anticipatamente la propria valutazione a quella dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.