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Ordinanza

Ordinanza n. 87/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di archiviazione emesso dalla Prefettura di Torino in data -OMISSIS-, in relazione all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 22 d.lgs. 286/1998 in favore di -ricorrente- (nulla osta P--OMISSIS-) proposta da -OMISSIS- - Società Cooperativa a responsabilità; - di ogni atto consequenziale e/o presupposto;

Giustizia amministrativa202600170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 22 d.lgs. 286/1998

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione, il provvedimento con cui la Prefettura di Torino ha archiviato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 22 d.lgs. 286/1998, presentata nell’interesse del ricorrente da una società cooperativa datrice di lavoro. L’archiviazione era motivata unicamente dalla trasmissione tardiva del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro. Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’archiviazione, deducendo che la tardività non poteva giustificare la definizione negativa del procedimento, anche perché l’Amministrazione non aveva contestato né la regolarità formale della domanda né la sussistenza dei requisiti sostanziali per il rilascio del titolo; inoltre, il nulla osta già rilasciato non era stato revocato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti esecutivi del provvedimento impugnato, limitatamente alla necessità di consentire all’Amministrazione il riesame dell’istanza. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella circostanza che l’archiviazione si fondava esclusivamente sulla trasmissione tardiva del contratto di lavoro, nonostante l’Amministrazione non avesse contestato la regolarità formale della domanda, la sussistenza dei requisiti sostanziali per il rilascio del permesso e la validità del nulla osta. Il giudice ha inoltre rilevato che, secondo l’interpretazione pacifica richiamata nell’ordinanza, i termini previsti dall’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998 non sono perentori. L’ordinanza non definisce il giudizio nel merito, fissato per l’udienza pubblica del 19 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione dell’obiettiva peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    Il termine previsto dalla disposizione non ha carattere perentorio; la sua inosservanza, pertanto, non giustifica automaticamente l’archiviazione dell’istanza.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Il termine previsto dalla disposizione non ha carattere perentorio, secondo l’interpretazione richiamata dal giudice.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio; nella fattispecie ha consentito la sospensione degli effetti esecutivi dell’atto impugnato ai fini del riesame dell’istanza.

Massime di principio

  • I termini previsti dall’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998 non hanno carattere perentorio; la trasmissione tardiva della documentazione richiesta non comporta quindi automaticamente l’archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
  • Quando l’Amministrazione non contesta la regolarità formale della domanda, la sussistenza dei requisiti sostanziali per il rilascio del titolo e non revoca il nulla osta già rilasciato, l’archiviazione fondata esclusivamente sulla tardiva trasmissione del contratto di lavoro presenta apprezzabili profili di illegittimità e giustifica, in sede cautelare, la sospensione dell’atto ai fini del riesame dell’istanza.
  • In sede cautelare, la sospensione del provvedimento di archiviazione può essere disposta non per imporre direttamente il rilascio del titolo, ma per consentire all’Amministrazione di riesaminare l’istanza alla luce dei profili di fondatezza rilevati dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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