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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11945/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia riguarda il pagamento del compenso all'ing. Fiorenza per incarichi relativi alla direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per il nuovo Ospedale dei Castelli, nonché incarichi dirigenziali presso la U.O.C. tecnico patrimoniale della A.S.L. di Rieti. L'A.S.L. Roma H (convenzionante) aveva versato i corrispettivi alla A.S.L. di Rieti che risultava delegata al pagamento; la A.S.L. di Rieti eccepiva l'inadempimento dell'ing. Fiorenza in relazione ad altri incarichi dirigenziali e opponeva tali eccezioni al pagamento. Il ricorrente impugna la sentenza di Corte d'Appello che aveva rigettato il suo appello, sostenendo errori di motivazione, errata applicazione degli artt. 1460 e 1271 c.c. e illegittimità della ritenzione/compensazione operata dalla A.S.L. di Rieti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ing. Fiorenza. Ha ritenuto non sussistente il vizio di motivazione invocato (non è emerso un contrasto irriducibile fra premesse e conclusioni). Ha confermato che, sulla base degli accertamenti di fatto non censurati, la fattispecie era qualificabile come delegazione di pagamento (delegatio solvendi) e che, ai sensi dell'art.1271 c.c., il delegato (A.S.L. di Rieti) può opporre al delegatario (Fiorenza) le eccezioni relative ai suoi rapporti con quest'ultimo; pertanto la A.S.L. di Rieti era legittimata a far valere l'inadempimento dirigenziale contestato. Quanto alla ratio basata sull'art.1460 c.c. la Corte ha rilevato l'assenza di sinallagmaticità tra le prestazioni, quindi quella ratio avrebbe potuto essere criticata, ma la decisione poggiava anche sulla distinta e non censurata ratio ex art.1271 c.c., che rendeva inammissibili le censure. Non sono state accolte le doglianze sull'illegittimità della ritenzione o compensazione in quanto la Corte territoriale non aveva statuuito specificamente su tali profili. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art.1271 cod. civ.

    "il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo"

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che, nella fattispecie qualificata come delegazione di pagamento, la A.S.L. delegata può opporre al destinatario della delegazione le eccezioni che derivano dai rapporti tra delegato e destinatario; questa interpretazione ha reso opponibile l'inadempimento dirigenziale contestato a Fiorenza

  • art.1460 cod. civ.

    La Corte ha ritenuto non sussistente il sinallagma tra le prestazioni dedotte in giudizio e gli inadempimenti contestati, quindi l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.1460 non era efficacemente applicabile alla fattispecie; tuttavia questa considerazione non ha inciso sull'esito perché la sentenza poggiava anche su altra ratio

  • art.360 cod. proc. civ. (comma primo n.3 e n.4)

    Richiamato come norma di sindacato in cassazione per vizio di motivazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha delimitato l'ambito del controllo di legittimità sulla motivazione

  • art.132 cod. proc. civ. (comma secondo n.4)

    Invocato dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza per vizi motivazionali; la Corte ha escluso la sussistenza del requisito di "contrasto irriducibile" che giustifichi la cassazione per insufficienza motivazionale

  • art.12 disp. prel. cod. civ.

    Usato come criterio ermeneutico per limitare il sindacato sulla motivazione in sede di legittimità: la Corte ricorda che il controllo è ridotto ai vizi estremi (assenza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contraddizioni irriducibili)

  • artt.90 comma 6 e 130 comma 2 d.lgs. n.163/2006

    Richiamati nel motivo per l'assetto normativo dei rapporti contrattuali relativi agli appalti pubblici; la Corte non ha ritenuto questi profili decisivi rispetto alla qualificazione come delegazione di pagamento e alle eccezioni opponibili dal delegato

  • art.30 d.lgs. n.267/2000

    Citato tra le norme riferite ai poteri e responsabilità delle amministrazioni pubbliche; non è stata ritenuta decisiva la doglianza che lo aveva evocato

  • art.1243 cod. civ.

    Richiamato rispetto alla ritenzione/compensazione, ma la Corte ha osservato che la Corte territoriale non ha statuuito sulla ritenzione o sui presupposti della compensazione, limitandosi ad accertare opponibilità dell'eccezione

  • art.215 comma 1 d.lgs. n.174/2016

    Citando norme settoriali sul personale/competenze, la Corte non ha ritenuto che la loro interpretazione cambiasse la qualificazione giuridica dei fatti accertati

  • art.54 d.l. 22/06/2012 n.83 conv. L.7/08/2012 n.134

    Richiamata per spiegare la riformulazione dell'art.360 c.p.c. e la conseguente limitazione del sindacato di legittimità sulla motivazione

  • art.13 comma 1 quater d.P.R. n.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 L. n.228/2012

    Norma richiamata in relazione al contributo unificato dovuto dal ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento

Massime di principio

  • Se il pagamento di un corrispettivo è stato effettuato da un terzo al creditore tramite una A.S.L. delegata (delegatio solvendi), la A.S.L. delegata può opporre al destinatario della delegazione le eccezioni derivanti dai rapporti tra delegato e destinatario ai sensi dell'art.1271 c.c.
  • La mancata corrispondenza tra l'incarico per cui si chiede pagamento e altri inadempimenti contestati non esclude automaticamente l'opponibilità delle eccezioni quando opera una delegazione di pagamento: conta la qualificazione giuridica della fattispecie
  • L'art.1460 c.c. (eccezione di inadempimento per mancata sinallagmaticità) richiede effettiva reciprocità e correlazione tra le prestazioni; in assenza di sinallagma questa eccezione non opera, ma la decisione può comunque reggersi su diversa base giuridica
  • In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione è molto limitato: solo vizi estremi (assenza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contraddizioni irriducibili o motivazione incomprensibile) sono rilevanti
  • Per impugnare con successo una sentenza che fa affidamento su fatti qualificati come delegazione di pagamento è necessario censurare specificamente gli accertamenti di fatto della corte territoriale o dimostrare che la qualificazione giuridica è manifestamente errata
  • Se la corte territoriale formula due ratio decidendi concorrenti, il ricorrente deve confrontarsi in modo specifico con entrambe; la censura efficace su una sola ratio può essere inefficace se l'altra resta integra
  • Questioni relative a ritenzione o compensazione di somme richiedono una statuizione espressa sul punto perché possano essere efficacemente impugnate; in mancanza di statuizione la Cassazione può non entrare nel merito

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