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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11942/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della revoca/cessazione anticipata dell'incarico di Direttore Generale di ENAM (nomina originaria 18/11/2008; delibera di proroga 12/05/2010) e domanda di risarcimento danni, anche non patrimoniali, per lo svuotamento delle funzioni e la cessazione anticipata a seguito della soppressione dell'ENAM disposta dall'art. 7, commi 3-bis e 4, del d.l. 31/05/2010 n. 78 (conv. l. 122/2010), con la conseguente attribuzione delle funzioni e dei rapporti all'INPDAP e poi all'INPS; il ricorrente deduceva che la delibera di proroga avrebbe dovuto vincolare l'ente subentrante e che le iniziative dell'INPDAP/INPS avevano illegittimamente estromesso il ricorrente dalle funzioni, ledendo la sua immagine e dignità professionale

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui il conferimento e il rinnovo di incarichi dirigenziali nell'impiego pubblico richiedono la stipulazione del relativo contratto individuale: la delibera di proroga adottata dall'ENAM non aveva ancora dato luogo a un contratto rinnovato alla data di entrata in vigore della legge di soppressione (31/07/2010), per cui l'eventuale aspettativa del ricorrente non poteva prevalere sui conseguenti effetti della soppressione legislativa. La soppressione dell'ente ha determinato una impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione per la specifica funzione apicale di Direttore Generale, giustificando la risoluzione anticipata. Quanto alla domanda risarcitoria per lo svuotamento delle funzioni e il danno non patrimoniale, la Corte ha confermato che il ricorrente non ha provato specificamente l'esistenza e la misura del danno (caratteristiche, durata, effetti concreti sulla vita e immagine professionale), sicché la domanda è stata rigettata per carenza probatoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in Cassazione.

Norme richiamate

  • d.l. 31 maggio 2010 n. 78 (conv. l. 30 luglio 2010 n. 122) art. 7, commi 3-bis e 4

    "l'ENAM ... è soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi."

    La Corte ha ritenuto che la soppressione legislativa ha trasferito le funzioni all'ente subentrante ma ha limitato la successione ai rapporti effettivamente 'in essere' alla data di soppressione; la legge ha reso giuridicamente impossibile la prosecuzione di funzioni apicali che presuppongono l'esistenza dell'ente soppresso.

  • D.M. 2 ottobre 2013, art. 3

    "per i restanti rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 1, in corso con il soppresso ENAM alla data del 31 luglio 2010, l'INPS gestione ex INPDAP subentra nella titolarità dei relativi contratti fino alla data di scadenza di ciascuno di essi."

    Conferma che il subentro del gestionale INPS/INPDAP riguarda i contratti già in essere alla data indicata e non rapporti 'in fieri' come rinnovi non formalizzati; quindi la titolarità si trasferisce nei limiti della scadenza contrattuale esistente.

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 19

    La giurisprudenza richiamata e la Corte hanno interpretato che il conferimento dell'incarico dirigenziale è atto unilaterale organizzativo e che il rapporto dirigenziale si perfeziona solo con la stipulazione del contratto individuale; il rinnovo esige una nuova manifestazione di volontà e la stipulazione del contratto.

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 31

    Il trasferimento di attività e organici è assimilato a successione d'azienda ai fini di tutela del personale, ma tutela i diritti già costituiti e non le mere aspettative; ciò è stato applicato per escludere l'obbligo dell'ente subentrante a rispettare rinnovi non perfezionati.

  • c.c. art. 1463

    Richiamato per il principio di impossibilità sopravvenuta della prestazione: la soppressione dell'ente può determinare l'impossibilità giuridica di rendere la prestazione contrattuale relativa a una funzione che richiede l'esistenza dell'ente.

  • c.c. art. 2697

    Principio secondo cui l'onere della prova del danno spetta a chi lo allega: per il risarcimento da demansionamento o svuotamento mansioni il lavoratore deve fornire elementi specifici e idonei a consentire la quantificazione del danno non patrimoniale.

  • c.c. art. 2087

    Norma evocata in relazione alla tutela della personalità morale e della dignità del lavoratore; la Corte ha ricordato che la violazione di tale tutela richiede prova concreta dell'offesa e del nesso causale per dar luogo a risarcimento.

  • Cost., art. 97 e art. 2

    Richiamati in termini generali: l'azione amministrativa deve rispettare il principio di legalità e gli interessi costituzionali (organizzazione pubblica e diritti fondamentali), ma non possono prevalere su effetti di una sopravvenuta norma che modifica l'assetto organizzativo.

Massime di principio

  • La soppressione legislativa di un ente che trasferisce funzioni a un altro soggetto può rendere giuridicamente impossibile la prosecuzione di incarichi apicali: la sopravvenuta impossibilità è causa legittima di risoluzione.
  • La delibera di conferimento o di proroga di un incarico dirigenziale non equivale, di per sé, al perfezionamento del rapporto: è necessario che segua la stipulazione del contratto individuale per far sorgere diritti consolidati.
  • La successione tra enti (ex d.lgs. 165/2001) riguarda prevalentemente i rapporti 'in essere' alla data di trasferimento; non tutela necessariamente aspettative di rinnovo non formalizzate.
  • Il pubblico datore di lavoro non può essere obbligato ad atti contrapposti a sopravvenute norme o a nuovi assetti organizzativi; le determinazioni assunte nel previgente ordinamento possono essere disattese se incompatibili con il nuovo quadro normativo.
  • Per ottenere risarcimento per demansionamento o svuotamento di funzioni è necessario allegare e provare con elementi specifici l'esistenza, l'entità e la durata del danno non patrimoniale e il nesso causale con l'azione dell'amministrazione; il danno non è considerato automatico.
  • In sede di Cassazione non è sindacabile la valutazione di merito circa la prova del danno o l'apprezzamento delle contestazioni quando la decisione si fonda su ragioni di fatto e di prova debitamente motivate.

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