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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11941/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, docente universitario che svolgeva attività assistenziale, chiedeva la condanna dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e dell'Università degli Studi di Parma al pagamento dell'indennità di esclusività, dell'indennità di specificità medica e delle retribuzioni di posizione e di risultato nella misura prevista dal CCNL per la dirigenza medica del SSN. La domanda era fondata sull'interpretazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 e sulle intese regionali, secondo cui il trattamento aggiuntivo per i medici universitari che svolgono assistenza non poteva essere inferiore, voce per voce, a quello dei dirigenti medici ospedalieri, in ragione del superamento della logica perequativa e del passaggio al nuovo sistema retributivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Costi. Ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Bologna (che aveva a sua volta confermato il Tribunale di Parma) secondo cui l'art. 6 d.lgs. 517/1999 mantiene una finalità perequativa e rinvia ai criteri di stanziamento delle risorse di cui all'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980: il trattamento aggiuntivo per i docenti-assistenti va quantificato entro le risorse disponibili e secondo criteri di "congruità e proporzione" rispetto ai CCNL della dirigenza medica, e non comporta automaticamente la parificazione voce per voce con quanto erogato ai dirigenti sanitari. La Corte ha anche ritenuto inammissibili o non fondati gli altri motivi (interpretazione delle intese regionali riservata al giudice di merito; eccezione di prescrizione rimasta assorbita dall'esito di merito). Il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 517/1999, art. 6

    1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'art. 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico; b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca. 2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del S.S.N., che operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre1999, n. 370 . 4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.

    La Corte interpreta l'art. 6 come conferma della finalità perequativa: il trattamento aggiuntivo va definito entro le risorse attribuite ai sensi dell'art. 102 d.P.R. 382/1980, e quantificato secondo criteri di "congruità e proporzione" rispetto ai CCNL della dirigenza medica, non comportando un'automatica estensione voce per voce degli emolumenti previsti dal CCNL del SSN.

  • d.P.R. n. 382/1980, art. 102

    Richiamato dall'art. 6 del d.lgs. 517/1999 per i criteri di attribuzione delle risorse: la Corte ritiene che il rinvio implichi il mantenimento del principio perequativo e che le somme vadano considerate "globalmente" per assicurare l'equiparazione del trattamento economico complessivo, non l'eguaglianza di singole voci.

  • d.P.R. n. 761/1979, art. 31

    Richiamato in relazione alla disciplina previgente che perseguiva la finalità perequativa e indicava le corrispondenze tra qualifiche universitarie e posizioni mediche; utile a interpretare il contesto normativo storico.

  • legge n. 213/1971, art. 4

    tale indennità non potrà essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità. Ove lo consenta lo ammontare dei fondi disponibili, l'indennità dovrà essere uguale a quella necessaria per ottenere l'equiparazione dei trattamenti economici

    La disposizione storica evidenziava l'intento perequativo originario: anche la disciplina successiva va letta nel segno della perequazione complessiva, nei limiti delle risorse disponibili.

  • d.lgs. n. 502/1992, art. 15

    Citato per spiegare il riordino della dirigenza medica (cambiamenti di inquadramento e di sistema retributivo) che ha reso necessaria una diversa modulazione del trattamento aggiuntivo per i docenti impegnati in assistenza.

  • CCNL dirigenza medica (es. CCNL 5.12.1996 art.51; CCNL 8.6.2000 art.27)

    I criteri e le voci retributive della contrattazione collettiva per la dirigenza medica sono usati come parametri di riferimento per la "congruità e proporzione" del trattamento aggiuntivo universitario, ma non impongono automatismi di pari importo voce per voce.

  • cod. civ. artt. 1362 e 1363

    Richiamati dal ricorrente per criticare l'interpretazione dei protocolli; la Corte ha rilevato che l'interpretazione del contratto e degli accordi regionali costituisce accertamento di fatto di competenza del giudice di merito, per cui la censura in cassazione era inammissibile nella forma proposta.

  • cod. civ. artt. 2943, 2945, 2948 (prescrizione)

    Invocate dal ricorrente nel terzo motivo per contestare l'omesso esame di atti interruttivi della prescrizione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile/assorbito in ragione dell'esito negativo complessivo della domanda, con l'accenno alla prescrizione non decisivo (obiter dictum).

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    Norma procedurale richiamata in relazione al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza delle condizioni per il possibile raddoppio del contributo unificato, secondo la giurisprudenza di Cass. S.U. n. 4315/2020.

Massime di principio

  • L'art. 6 d.lgs. 517/1999 va interpretato nel senso che il trattamento aggiuntivo ai docenti universitari che prestano assistenza ha finalità perequativa: occorre valutare il trattamento complessivo (retribuzione universitaria + trattamento aggiuntivo) rispetto a quello dei medici del SSN, non pretendere la parità automatica voce per voce con il CCNL del SSN.
  • Le risorse per il trattamento aggiuntivo sono autonome e limitate: il diritto a maggiori emolumenti sussiste nei limiti delle disponibilità globali del fondo; chi agisce deve dimostrare che, malgrado l'erogazione, non si realizza l'equiparazione complessiva.
  • Gli accordi e protocolli (intese regionali) vanno interpretati come atti la cui esegesi costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è possibile solo un sindacato limitato sulla correttezza dei criteri ermeneutici applicati.
  • Per far valere questioni di prescrizione occorre produrre e far valutare dal giudice di merito gli atti interruttivi (diffide, messa in mora) e dimostrare l'interruzione del decorso; se il merito della pretesa è comunque infondato, la questione di prescrizione può risultare assorbita.
  • Nelle azioni sindacali/giudiziarie mirate a ottenere maggiori trattamenti rispetto al personale SSN, la strategia probatoria deve contenere calcoli comparativi chiari (quanto effettivamente percepito dall'università, importi erogati dal fondo aggiuntivo, confronto con il trattamento complessivo dei medici SSN) e la dimostrazione che la somma complessiva non raggiunge l'equiparazione.
  • Se si contesta l'insufficienza delle risorse stanziate, occorre provare che, anche dopo l'applicazione dei criteri di congruità e proporzione e dopo gli adeguamenti contrattuali, il risultato economico complessivo resta sostanzialmente inferiore rispetto ai colleghi del SSN.

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