Cassazione Civile, Sentenza n. 11940/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava il rifiuto, da parte del Tribunale e della Corte d'Appello, di condannare i resistenti al pagamento del "trattamento aggiuntivo" previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 517/1999 (indennità di esclusività, indennità di specificità medica, retribuzioni di posizione e di risultato) in misura non inferiore a quella erogata ai dirigenti medici del SSN secondo i CCNL. Sosteneva che il d.lgs. 517/1999 e gli atti di intesa regionale avrebbero dovuto determinare un trattamento pari a quello dei dirigenti medici e che le intese e i protocolli richiamavano la contrattazione della dirigenza medica; inoltre deduceva vizio di interpretazione contrattuale e contestava la mancata valutazione dell'interruzione della prescrizione mediante lettera raccomandata del 12/10/2012.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 6 del d.lgs. 517/1999 riconosce un trattamento aggiuntivo graduato, ma subordinato alle risorse attribuibili ai sensi dell'art. 102, comma 2, del d.P.R. n. 382/1980; il rinvio a tali criteri impone congruità e proporzione rispetto alle voci previste dai CCNL della dirigenza medica, senza automatica estensione o identità degli importi. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura sull'interpretazione delle intese regionali (questione di merito riservata al giudice a quo) e priva di interesse la doglianza sulla prescrizione, poiché il rigetto della domanda rendeva la questione non decisiva. Condanna del ricorrente alle spese di cassazione.
Norme richiamate
"1. ... al personale ... si riconosce, oltre ai compensi ... oltre al trattamento economico erogato dall'università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità ...; b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ... 2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro ..."
La Corte interpreta l'art. 6 come riconoscimento di un trattamento aggiuntivo a favore dei docenti impegnati in attività assistenziale, ma sottoposto a un vincolo di risorse determinate ai sensi dell'art. 102 d.P.R. 382/1980; il criterio è di "congruità e proporzione" rispetto alle voci contrattuali della dirigenza medica, non di automatica eguaglianza degli importi.
Richiamato dall'art. 6 d.lgs. 517/1999 per i criteri di attribuzione delle risorse; la Corte distingue il richiamo ai criteri (finalità perequativa) dall'automatica riproposizione degli stessi ammontari precedenti, confermando l'autonomia del fondo ma con finalità di equiparazione complessiva.
d.P.R. n. 761/1979, art. 31
Rilevante nello storico normativo per il principio perequativo: disciplina che originariamente rinviava all'equiparazione del trattamento complessivo del personale universitario e sanitario.
"l'indennità non potrà essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità"
Evidenzia la finalità perequativa originaria delle disposizioni che hanno regolato il trattamento integrativo per i docenti ambulatory/assistenziali.
CCNL della dirigenza medica (richiami: CCNL 5.12.1996; CCNL 8.6.2000)
Costituiscono il parametro di riferimento per la quantificazione "in termini di congruità e proporzione" del trattamento aggiuntivo dei docenti; non comportano automatica estensione degli stessi importi o voci retributive.
d.lgs. n. 502/1992 e d.lgs. n. 229/1999 (art. 15)
Riferimento all'evoluzione dell'ordinamento della dirigenza medica che ha modificato gli schemi di inquadramento e retribuzione, evento considerato dal legislatore nel d.lgs. 517/1999.
Richiamati dal ricorrente per censurare l'interpretazione delle intese; la Corte ritiene la questione di interpretazione contrattuale come fatto di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo violazione manifesta delle regole ermeneutiche.
cod. civ. artt. 2943, 2945, 2948
Norme sulla prescrizione e sulla decorrenza; il ricorrente lamentava omissione di valutazione dell'interruzione della prescrizione, ma la Corte ha ritenuto la questione non decisiva dopo il rigetto del merito.
Norma procedurale richiamata in ordine al contributo unificato e all'eventuale raddoppio; utilizzata nella liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- L'art. 6 d.lgs. 517/1999 riconosce un trattamento aggiuntivo ai docenti universitari impegnati in attività assistenziale, ma la sua erogazione è vincolata alle risorse attribuite ai sensi dell'art. 102 d.P.R. 382/1980; non si tratta quindi di una estensione automatica e integrale delle singole voci retributive previste per la dirigenza medica.
- Il parametro per la quantificazione del trattamento aggiuntivo è la "congruità e proporzione" rispetto alle voci del CCNL della dirigenza medica: ciò implica adeguamento e confronto globale del trattamento finale, non coincidenza pedissequa delle singole componenti.
- Spetta al ricorrente dimostrare che le risorse stanziate sono insufficienti a garantire l'equiparazione complessiva; il semplice richiamo al rinvio normativo o ai protocolli regionali non basta se non provato nel merito.
- L'interpretazione di protocolli d'intesa o atti negoziali è questione di merito e il sindacato in sede di Cassazione è limitato a violazioni di legge o a vizi di ermeneutica manifesti; non è consentito sostituirsi al giudice di merito nella valutazione fattuale della volontà delle parti.
- La questione della prescrizione e dell'interruzione con atti extragiudiziali va valutata in fatto dal giudice di merito; in cassazione, se il vizio principale di merito è respinto, le questioni subordinate possono risultare ininfluenti.
- In situazioni analoghe, l'orientamento pratico è: verificare il fondo e la sua capienza, calcolare il trattamento complessivo (università + aggiuntivo) e confrontarlo con il trattamento complessivo dei pari dirigenti sanitari; contestare giudizialmente solo se la prova mostra che l'equiparazione finale non è realizzata.
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