Cassazione Penale, Sentenza n. 29717/2025 del 26/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto la declaratoria di estinzione della pena ai sensi dell'art. 173 cod. pen. per decorso del tempo. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta con ordinanza de plano del 14/11/2024, rilevando che con precedente ordinanza dell'8/07/2024 era stata revocata la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen.; secondo il giudice, da tale provvedimento iniziava a decorrere il termine di prescrizione della pena, quindi la declaratoria era prematura. In opposizione a quella ordinanza il Tribunale di Genova ha confermato che la revoca aveva natura costitutiva (non meramente dichiarativa) e che, poiché l'ordinanza di revoca dell'8/07/2024 non era stata impugnata ed era divenuta definitiva, la pena era divenuta eseguibile e non poteva essere dichiarata estinta per prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto che, pur richiamando la giurisprudenza che evita la revoca quando il beneficio si è già consolidato e il reato è estinto, nel caso concreto l'ordinanza di revoca dell'8/07/2024 aveva accertato l'esecutività della pena, non era stata impugnata e si era consolidata in giudicato; pertanto il successivo Tribunale dell'esecuzione non poteva negarne gli effetti. Inoltre la Corte ha sottolineato che le ragioni difensive relative all'insussistenza dei presupposti per la revoca dovevano essere sollevate nel procedimento che ha emesso l'ordinanza di revoca, sicché il provvedimento impugnato è corretto nel rigettare la declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
Norma invocata dalla ricorrente per chiedere la declaratoria di estinzione della pena per prescrizione; la Corte ha valutato se il termine di prescrizione fosse già decorrente o fosse stato interrotto/avviato dalla revoca della sospensione.
Richiamato quale norma la cui violazione avrebbe determinato l'illegittimità della concessione della sospensione condizionale della pena, fondamento della revoca ex art. 168, comma 3.
art. 168, comma 1, 2 e 3, cod. pen.
Distinzione centrale nella decisione: i commi 1 e 2 disciplinano revoche legate a fatti sopravvenuti (revoca-decadenza) la cui efficacia è riconducibile al momento in cui si verifica la condizione risolutiva; il comma 3 disciplina la revoca per illegittimità della concessione, avente funzione di rimozione di una patologia originaria e non basata su fatto sopravvenuto.
art. 172, quinto comma, cod. pen.
Citato nei principi giurisprudenziali sul dies a quo della prescrizione quando l'eseguibilità dipende dal verificarsi di una condizione risolutiva.
Rilevante rispetto alla possibilità che la condizione per l'estinzione del reato si sia esaurita per decorso dei termini, consolidando il beneficio e impedendo la revoca.
Richiamato nelle ricostruzioni relative ai presupposti di revoca per fatti sopravvenuti (es. recidive o ulteriori condanne) che possono determinare la revoca ex art. 168.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente l'opposizione avverso l'ordinanza emessa de plano; il procedimento di opposizione è stato esperito davanti al Tribunale di Genova.
Massime di principio
- Distinguere sempre la natura della revoca della sospensione condizionale: le revoche fondate su fatti sopravvenuti (art. 168, commi 1 e 2) sono ricondotte a effetti 'dichiarativi' rispetto al momento in cui la condizione si è verificata; la revoca per illegittimità della concessione (art. 168, comma 3) ha funzione di rimuovere una patologia originaria e può avere carattere costitutivo.
- Se il beneficio si è già consolidato per decorso dei termini e si è prodotto l'effetto estintivo ex art. 167, il giudice dell'esecuzione non può revocare il beneficio sulla base di cause ostative non documentalmente note: in tali casi la revoca può risultare inapplicabile perché l'effetto estintivo si è già realizzato.
- Un'ordinanza di revoca che diventa definitiva e non è stata impugnata produce effetti che i successivi giudici dell'esecuzione devono rispettare; le censure relative all'insussistenza dei presupposti per la revoca devono essere sollevate tempestivamente nel procedimento che ha adottato la revoca.
- Per determinare il dies a quo della prescrizione è fondamentale valutare se la revoca abbia natura riconoscitiva di un effetto già maturato o attribuisca ex novo eseguibilità alla pena; la qualificazione incidentale della revoca influisce direttamente sul decorso dei termini di prescrizione.
- Per evitare disparità di trattamento e incertezza, quando si contesta la legittimità di una sospensione concessa in violazione di legge, è consigliabile far valere immediatamente la difesa nel procedimento di esecuzione che ha adottato la revoca, oppure impugnare l'ordinanza che revoca il beneficio se si ritiene illegittima.
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