Cassazione Civile, Ordinanza n. 34106/2024 del 23/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società convenute)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di transazione del 14 ottobre 2008 con cui veniva sciolto anticipatamente un affitto di ramo d'azienda relativo ad attività alberghiera e di ristorazione. Nell'accordo l'ex affittuaria si impegnava a versare complessivamente euro 410.000,00 e, secondo la clausola n. 5, le parti avrebbero valutato fino al 31 dicembre 2009 il reciproco interesse a stipulare un nuovo contratto di affitto del solo ramo ristorazione; ove la mancata stipulazione fosse dipesa dalla società ex affittuaria, questa avrebbe dovuto pagare ulteriori euro 150.000,00. La società attrice chiedeva il pagamento del residuo di euro 100.399,21 e anche degli ulteriori euro 150.000,00, assumendo che la mancata conclusione del nuovo contratto fosse imputabile alla controparte. Il tribunale accoglieva solo in parte la domanda, riconoscendo il residuo e negando il pagamento dei 150.000,00; la corte d'appello confermava. In Cassazione la ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o apodittica sul diniego dei 150.000,00; 2) violazione dell'art. 1331 c.c., sostenendo che la clausola integrasse un patto di opzione o comunque che il contratto si fosse già perfezionato con la propria raccomandata del 6 aprile 2009; 3) in subordine violazione dell'art. 1566 c.c., assumendo che, una volta accettata la proposta di riaffitto, la controparte sarebbe comunque inadempiente. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, il secondo e il terzo inammissibili per difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo stati riprodotti e indicati compiutamente gli atti e i documenti rilevanti (in particolare il contenuto della proposta e la prova della denuntiatio), e ha quindi rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata superasse il "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., poiché la corte territoriale aveva dato conto, in modo non apparente, delle ragioni per cui non poteva imputarsi alla convenuta la mancata conclusione del nuovo contratto. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente non aveva reso il ricorso autosufficiente né consentito alla Corte di verificare il contenuto della proposta contrattuale del 6 aprile 2009 e della dedotta denuntiatio. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione è respinta perché la sentenza d'appello contiene una motivazione effettiva e intelligibile, non apparente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza per vizio motivazionale.
La sua applicazione presuppone una proposta irrevocabile contenente tutti gli elementi essenziali del contratto, tale da consentire l'accettazione senza ulteriori dichiarazioni del proponente.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve essere autosufficiente: occorre riprodurre il contenuto dei documenti e degli atti processuali rilevanti e indicare specificamente dove siano rinvenibili nei fascicoli di merito.
La doglianza è dichiarata inammissibile per difetto di allegazione degli elementi necessari a dimostrare la denuntiatio da parte della controparte.
art. 111 Cost., comma 6
La motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale; non è richiesta una motivazione ampia o sufficiente in senso tecnico, ma non può essere apparente, perplessa o incomprensibile.
Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando manchi del tutto l'argomentazione o questa sia meramente assertiva; non lo è se il giudice espone, anche sinteticamente, le ragioni fattuali e giuridiche della decisione.
- Chi invoca in cassazione la violazione di un patto di opzione o la conclusione automatica del contratto deve allegare e riprodurre nel ricorso il contenuto integrale degli atti e dei documenti rilevanti, in modo da consentire il controllo di legittimità.
- Una proposta è qualificabile come irrevocabile ai sensi dell'art. 1331 c.c. solo se contiene tutti gli elementi essenziali del contratto; se il programma negoziale rinvia a condizioni ancora da concordare, non può ritenersi perfezionato il contratto per semplice adesione della controparte.
- Quando si deduce l'inadempimento di una clausola che presuppone una previa denuntiatio o un comportamento della controparte, occorre dimostrare con precisione l'esistenza di tale presupposto fattuale; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente anche alla luce di un'interpretazione non eccessivamente formalistica del principio, ma resta necessario che la Corte possa verificare direttamente dagli atti richiamati la fondatezza della censura.
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