Sentenza del 29/12/2016 n. 27314 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2001-2004. La società utilizzava lavoratori croati formalmente dipendenti da due società croate, mediante contratti qualificati dall'Amministrazione come appalti simulati e diretti a occultare una vietata intermediazione di manodopera. Gli avvisi riguardavano maggiore IRAP, ritenute IRPEF non operate, addizionale regionale e sanzioni. In appello, U.G.S. aveva modificato la propria difesa, sostenendo per la prima volta che il rapporto fosse riconducibile al distacco di lavoratori e invocando la Convenzione Italia-Croazia contro le doppie imposizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per il primo motivo, ritenendo che la società avesse introdotto in appello domande nuove e non una semplice diversa qualificazione giuridica dei fatti già dedotti. Il passaggio dalla tesi dell'effettiva esistenza di contratti di appalto alla tesi del distacco di personale comportava una radicale modifica della causa petendi. Anche l'invocazione della Convenzione contro le doppie imposizioni costituiva domanda nuova, perché richiedeva l'accertamento di ulteriori circostanze fattuali mai esaminate in primo grado. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, che dovrà decidere nuovamente la controversia escludendo dal giudizio le domande nuove. Le spese sono state rimesse al giudizio di rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 24 e 57
Nel processo tributario d'appello è vietata la proposizione di domande nuove.
Il contribuente non può modificare in appello i fatti costitutivi della propria pretesa difensiva né introdurre una diversa causa petendi fondata su fatti nuovi. È ammessa la diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti, ma non il loro sostanziale mutamento o l'ampliamento della materia del contendere.
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30
Disciplina l'istituto del distacco del lavoratore.
La Corte non ha esaminato nel merito la sussistenza del distacco, poiché la relativa difesa era stata introdotta tardivamente in appello e costituiva una domanda nuova rispetto alla contestazione originaria dell'effettività dei contratti di appalto.
L. n. 974 del 1984, art. 15
Recepisce la Convenzione tra Italia e Croazia contro le doppie imposizioni.
La società non poteva invocare per la prima volta in appello la disciplina convenzionale, poiché l'applicazione dell'art. 15 richiedeva l'accertamento di specifiche circostanze fattuali relative al luogo di svolgimento dell'attività, al datore di lavoro e agli ulteriori requisiti previsti dalla Convenzione.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello non è consentito sostituire la difesa originaria con una diversa ricostruzione dei fatti che introduca un nuovo rapporto giuridico o nuovi fatti costitutivi.
- La diversa qualificazione giuridica è ammissibile solo quando restano invariati i fatti posti a fondamento della contestazione; se cambiano tali fatti, si configura una domanda nuova e quindi inammissibile.
- Le eccezioni fondate su convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni devono essere dedotte tempestivamente e accompagnate, già in primo grado, dall'allegazione e dalla prova dei presupposti fattuali necessari.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente la vittoria definitiva dell'Amministrazione sul tributo: il giudice di rinvio deve esaminare nuovamente le questioni ammissibili, senza considerare le difese introdotte tardivamente.
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