Cassazione Civile, Ordinanza n. 02590/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione irrogata per violazioni della disciplina sul riposo giornaliero di 11 ore consecutive prevista dal d.lgs. n. 66 del 2003. Il soggetto sanzionato aveva ottenuto in primo grado una riduzione della sanzione; in appello la sanzione era stata rideterminata ritenendo applicabile la misura per ciascun lavoratore interessato, con graduazione in base al numero delle violazioni e al periodo in cui il riposo non era stato garantito. In precedente giudizio di legittimità questa Corte aveva cassato con rinvio la decisione d’appello, affermando la reviviscenza della disciplina sanzionatoria previgente a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 66 del 2003. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha applicato tale principio, accogliendo la tesi dell’Amministrazione secondo cui le sanzioni vanno riferite a ciascun lavoratore e, in concreto, a ciascuna giornata di violazione accertata. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 9 r.d.l. n. 692 del 1923 e 27 l. n. 370 del 1934, sostenendo che il criterio sanzionatorio adottato fosse errato rispetto alle violazioni contestate dall’organo ispettivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio si sia correttamente attenuto ai principi già fissati in sede rescindente: una volta caducato l’art. 18-bis d.lgs. n. 66 del 2003 per illegittimità costituzionale, è tornata applicabile la disciplina sanzionatoria previgente, con cumulo materiale delle sanzioni per le plurime violazioni in materia di orario di lavoro. Ha quindi affermato che, per il tenore della normativa e per l’interpretazione già resa, la sanzione va applicata per ciascun lavoratore e per ciascuna giornata di violazione accertata, rimanendo la concreta quantificazione al di fuori del sindacato di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2003
prevede il riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive, la cui violazione è alla base della sanzione amministrativa contestata.
art. 18-bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 66 del 2003
la disciplina sanzionatoria introdotta dal decreto è stata dichiarata illegittima costituzionalmente; per i giudici di legittimità ciò comporta la sua caducazione con reviviscenza della normativa previgente.
art. 8, comma 1, l. n. 689 del 1981
è richiamato per escludere l’applicazione del cumulo giuridico al di fuori dei casi espressamente previsti, in favore del cumulo materiale delle sanzioni amministrative per plurime violazioni.
art. 9 r.d.l. n. 692 del 1923
costituisce, per effetto della reviviscenza normativa, la disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni del riposo giornaliero nel periodo considerato.
art. 27 l. n. 370 del 1934
è richiamato quale norma sanzionatoria previgente, tornata applicabile dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis.
viene menzionato con riferimento ai criteri di determinazione concreta della sanzione amministrativa, nei limiti in cui la disciplina lo consenta.
il giudizio di rinvio è qualificato come fase a istruzione sostanzialmente chiusa, con preclusione di nuove questioni e nuove prove salvo eccezioni specifiche.
è richiamato a sostegno dell’adesione ai precedenti di legittimità in materia di sanzioni amministrative per plurime violazioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 76 Cost.
la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 18-bis per eccesso di delega, in contrasto con i limiti della legge delega.
la legge delega viene richiamata per evidenziare che le sanzioni delegate dovevano essere omogenee e di pari offensività rispetto a quelle previgenti.
R.d.l. n. 692 del 1923
costituisce, insieme alla l. n. 370 del 1934, la disciplina sanzionatoria previgente rivivente dopo la caducazione dell’art. 18-bis.
l. n. 370 del 1934
è parte del sistema sanzionatorio previgente applicabile per reviviscenza normativa.
Massime di principio
- Quando una disposizione sanzionatoria successiva viene dichiarata illegittima per eccesso di delega e la declaratoria incide su una norma abrogativa, rivive la disciplina sanzionatoria previgente, poiché vengono meno ex tunc anche gli effetti abrogativi della norma caducata.
- Nel giudizio di rinvio non possono essere rimesse in discussione le questioni già coperte dal decisum rescindente; il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e opera in un ambito istruttorio e decisorio sostanzialmente chiuso.
- In tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni della disciplina dell’orario di lavoro, il criterio applicabile è quello del cumulo materiale, salvo diversa previsione espressa; non è consentita un’applicazione analogica del cumulo giuridico penalistico.
- La sanzione per la violazione del riposo giornaliero va riferita alla singola violazione accertata secondo il dato normativo applicabile, e la concreta quantificazione della sanzione, se conforme al quadro legale e ai limiti del sindacato di legittimità, non è censurabile in cassazione.
- rami
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