Cassazione Penale, Sentenza n. 38239/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per furto aggravato (artt. 110, 624, 625 n.2 c.p.) sostenendo: 1) l'errato diniego della dichiarazione di estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162-ter c.p., perché era stato effettuato un risarcimento depositato su libretto postale prima dell'apertura del dibattimento e riconosciuto congruo in primo grado (nonostante la restituzione dei beni fosse stata effettuata dalle forze di polizia e non spontaneamente); 2) il vizio di motivazione nella dichiarazione della recidiva reiterata e, per Di Silvio, della recidiva specifica e della delinquenza abituale, con la censura che non si sarebbe valutata la minore pericolosità sociale e la resipiscenza dimostrata dalla riparazione del danno.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo: ha ricostruito che le imputate avevano depositato, prima dell'apertura del dibattimento, una somma su libretto ritenuta congrua dal Tribunale e svincolata in favore della parte offesa; ha affermato che la Corte d'appello aveva valutato illegittimamente solo la "non spontaneità" della restituzione materiale e non aveva considerato la valutazione giudiziale della congruità del risarcimento. Poiché erano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 162-ter (riparazione entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, audizione delle parti e valutazione della congruità), la Corte ha rilevato d'ufficio e dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p., annullando la sentenza impugnata senza rinvio. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Norma sulla partecipazione nel reato; richiamata per indicare il concorso di persone nell'azione delittuosa
Norma che disciplina il reato di furto; qui contestato insieme all'aggravante della sottrazione di beni di valore
Aggravante del furto legata all'uso di mezzi fraudolenti o altre circostanze aggravanti specifiche del fatto
Circostanza attenuante per la riparazione del danno: il giudice può riconoscerla quando l'imputato ha provveduto a risarcire o restituire prima di determinati momenti processuali; nel caso è stata riconosciuta in primo grado come valutazione della congruità del risarcimento
"Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo."
La Corte ha interpretato che l'istituto estintivo richiede: riparazione integrale entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, audizione delle parti e valutazione giudiziale della congruità del risarcimento; la spontaneità della restituzione non è l'unico elemento decisivo se esiste una valutazione giudiziale della congruità del risarcimento effettuata nei termini previsti
Disp. att. cod. pen., art. 173
Regola la sintesi dei motivi in cassazione (citato per conformità alla esposizione sintetica dei motivi di ricorso)
Codice civile, artt. 1208 e seguenti
Richiamati in riferimento all'istituto dell'offerta reale come modalità valida di risarcimento anche se non accettata dalla parte offesa, purché il giudice ne riconosca la congruità
Massime di principio
- La causa di estinzione prevista dall'art. 162-ter c.p. si applica quando la riparazione del danno è stata effettuata entro la dichiarazione di apertura del dibattimento: il giudice deve valutare la congruità del risarcimento e sentire le parti; l'accettazione della persona offesa non è condizione necessaria se il giudice ritiene congrua la somma.
- La 'non spontaneità' della restituzione materiale (es. restituzione operata dalle forze di polizia in flagranza) non esclude automaticamente l'operatività dell'art. 162-ter, se successivamente è stato effettuato un risarcimento congruo e tempestivo riconosciuto dal giudice.
- Il riconoscimento in sede di merito dell'attenuante per riparazione (art. 62 n.6 c.p.) è elemento probatorio rilevante e può essere collegato all'operatività della causa estintiva, specie quando il risarcimento è stato valutato congruo nel regolare contraddittorio.
- La recidiva e la dichiarazione di delinquenza abituale richiedono la valutazione della maggiore pericolosità sociale; condotte riparatorie e segni di resipiscenza possono influenzare negativamente l'affermazione di una maggiore pericolosità e devono essere adeguatamente motivate dal giudice se si conferma la recidiva.
- In Cassazione è possibile rilevare d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter quando siano chiaramente documentati i presupposti (riparazione entro il termine, audizione e valutazione della congruità) anche se la questione non è stata favorevolmente risolta dalla Corte d'appello.
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