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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09677/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di un soggetto per avere reso una dichiarazione falsa nella domanda telematica per il reddito di cittadinanza, attestando di non convivere con altre persone. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo si deduceva violazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 82 del 2005 e vizio di motivazione, sostenendo che la domanda, presentata online, avrebbe richiesto la firma del richiedente o comunque avrebbe reso non corretta la valutazione dei giudici di merito; con il secondo si lamentava la mancata esclusione dell'elemento soggettivo del reato, prospettando una lettura alternativa delle prove e contestando la rilevanza penale della condotta, anche in ragione della formula utilizzata nella domanda, ritenuta invece chiara dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che, trattandosi di domanda presentata in modalità telematica, non era necessaria la firma del richiedente. Ha reputato manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché mirava a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta razionale e congrua sulla chiarezza della dichiarazione resa e sulla consapevolezza della sua falsità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019

    Norma incriminatrice richiamata come base del reato contestato per la falsa attestazione nella domanda di reddito di cittadinanza.

  • d.l. n. 4 del 2019

    Decreto-legge istitutivo della disciplina del reddito di cittadinanza, convertito nella l. n. 26 del 2019.

  • l. n. 26 del 2019

    Legge di conversione del d.l. n. 4 del 2019.

  • art. 65 d.lgs. n. 82 del 2005

    Norma invocata dalla difesa per contestare la validità della domanda telematica e l'asserita necessità della firma del richiedente; la Corte ne esclude la decisività nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando la domanda per un beneficio pubblico è presentata con modalità telematica, la mancanza della firma autografa non è di per sé decisiva se la procedura informatica non la richiede.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa delle prove o una diversa lettura del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e congrua.
  • La falsa attestazione contenuta in una domanda per il reddito di cittadinanza è penalmente rilevante se la formula utilizzata è chiara e idonea a far comprendere l'informazione mendace resa dal richiedente.
  • Il ricorso è inammissibile quando i motivi ripropongono questioni di merito già esaminate e disattese dai giudici di appello senza evidenziare reali vizi di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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