Cassazione Penale, Ordinanza n. 28416/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguardava una condanna per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il ricorrente censurava anzitutto la ricostruzione dei fatti e la valutazione degli elementi probatori, proponendo una lettura alternativa e di segno dissenziente rispetto a quella accolta dai giudici di merito: la Corte di cassazione qualifica tale doglianza come meramente valutativa e quindi non deducibile in sede di legittimità. Quanto all'elemento soggettivo, il ricorrente contestava la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma, ma la sentenza evidenzia che la corte territoriale aveva già spiegato la stretta correlazione economica tra l'attività del ricorrente e quella del destinatario delle fatture false, nonché il fatto che tali fatture erano state registrate e contabilizzate dal beneficiario, così da dimostrare la finalizzazione dell'emissione a favore di terzi. Infine, veniva dedotta la dosimetria della pena, sostenendosi che gli aumenti applicati avrebbero potuto essere più favorevoli; la Corte rileva la genericità del motivo e comunque la congruità della motivazione d'appello, che aveva valorizzato i criteri di cui all'art. 133 c.p. e descritto aumenti contenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto soltanto a ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto e della prova; ha respinto la censura sull'elemento soggettivo richiamando la motivazione della corte di merito, che aveva correttamente desunto la finalizzazione dell'emissione di fatture false a favore di terzi; ha reputato generica e comunque infondata la doglianza sulla pena, poiché la corte di appello aveva motivato la dosimetria richiamando l'art. 133 c.p. e la contenuta entità degli aumenti. Ne sono conseguiti la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, in assenza di ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Integra il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; è richiesto che la condotta sia finalizzata a consentire a terzi l'evasione delle imposte, e il dolo può essere desunto dalla correlazione economica tra emittente e beneficiario e dalla registrazione delle fatture da parte di quest'ultimo.
È il parametro di riferimento per la commisurazione della pena; la motivazione è ritenuta sufficiente quando evidenzia la congruità degli aumenti rispetto ai criteri legali e il loro contenuto modesto.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale base per la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende, subordinata alla mancanza di ragioni per ritenere che l'inammissibilità sia stata determinata senza colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è deducibile una censura che si risolva nella mera proposta di una lettura alternativa degli elementi di fatto e della prova già valutati dai giudici di merito.
- La sussistenza del dolo nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti può essere desunta da indici fattuali quali la stretta correlazione economica tra emittente e beneficiario e la successiva registrazione/contabilizzazione delle fatture da parte del destinatario.
- La finalizzazione della condotta a favore di terzi, richiesta dall'art. 8 D.Lgs. 74/2000, può essere motivatamente ricavata dal contesto economico dell'operazione e non richiede necessariamente una prova diretta.
- La censura sulla dosimetria della pena deve essere specifica; una doglianza generica è inammissibile e, comunque, la motivazione è sufficiente se richiama i criteri di cui all'art. 133 c.p. e spiega che gli aumenti applicati sono contenuti e congrui.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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