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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06388/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Catania deducendo un unico motivo di violazione di legge: sostiene che i giudici di merito avrebbero erroneamente qualificato il fatto come rapina impropria. La difesa contesta, in sostanza, che la violenza o minaccia posta in essere dopo la sottrazione della cosa fosse sufficientemente contigua alla condotta di impossessamento da integrare l'art. 628, comma 2, c.p. La Corte di cassazione rileva però che la ricostruzione fattuale operata nei gradi di merito non è sindacabile in sede di legittimità e che, secondo la descrizione del fatto, la minaccia con un coltello è intervenuta dopo la sottrazione del marsupio contenente denaro, durante un inseguimento e una colluttazione, sicché la condotta rientra nella rapina impropria.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo. Conferma la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria, osservando che per tale reato non è necessaria una contestualità temporale assoluta tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, purché le due azioni restino unite in un medesimo contesto finalistico volto a impedire la ripresa del possesso del bene o ad assicurare l'impunità. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 2, c.p.

    Integra la rapina impropria anche la violenza o minaccia posta in essere dopo la sottrazione, purché la sequenza fattuale mantenga l'unitarietà dell'azione e la finalità di impedire al derubato di recuperare la cosa o di assicurarsi l'impunità.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui fissata in euro 3.000.

Massime di principio

  • Nella rapina impropria non è richiesta una immediata contestualità materiale tra sottrazione della cosa e successiva violenza o minaccia; è sufficiente che gli atti siano inseriti in una sequenza non interrotta e funzionalmente unitaria.
  • La violenza o minaccia successiva alla sottrazione può essere realizzata anche in luogo diverso e ai danni di persona diversa dal soggetto derubato, purché sia finalizzata a conservare il possesso del bene o a garantirsi l'impunità.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto storico accertato dai giudici di merito; quando la censura attacca solo la ricostruzione fattuale e non l'esatta applicazione della norma, il motivo può essere dichiarato manifestamente infondato e il ricorso inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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