Cassazione Penale, Sentenza n. 32993/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza sollevato in relazione alla domanda di ammissione del credito proposta da BETA APPALTI s.r.l. (cessionaria di BL s.r.l.) nel procedimento di prevenzione a carico di SVE s.r.l. Il Tribunale della prevenzione riteneva il credito controverso e non definitivamente accertato (poiché oggetto di opposizione al decreto ingiuntivo e di appello), sicché non sussisterebbero i presupposti per la cognizione del giudice della prevenzione; la Corte d'appello civile aveva invece già ritenuto improcedibile la domanda applicando le disposizioni del d.lgs. n.159/2011 che prevedono una specifica procedura davanti al giudice delegato per l'accertamento dei crediti dei terzi nei confronti di società sottoposte a misure di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la competenza della Corte d'Appello di Roma, sezione civile, ordinando la trasmissione degli atti a quest'ultima. La Corte ha ritenuto che il giudice della prevenzione ha un potere di "verifica" limitato, fondato su documentazione antecedente al sequestro che attesti l'"an" e il tendenziale "quantum" del credito; in presenza di crediti non definitivamente accertati e controversi (come nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo ancora soggetta ad appello), la cognizione spetta al giudice civile. Inoltre la Corte ha affermato il principio relativo al conflitto negativo: occorre decidere in favore del giudice che per primo ha negato la competenza, e, se il giudice civile dichiara incompetenza, gli atti trasmessi al giudice penale devono essere a loro volta trasmessi alla Corte di Cassazione se anche quest'ultimo si dichiara incompetente.
Norme richiamate
Regola la procedura per il conflitto di competenza tra giudici penali e tra giudice penale e civile; la Corte richiama che il conflitto negativo va risolto dalla Cassazione e che il giudice penale che riceve atti dal civile e si ritenga incompetente deve trasmetterli alla Corte di Cassazione (art.28, comma 2).
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (artt. 52 e ss.)
Disciplina la procedura di prevenzione/accertamento dei crediti dei terzi verso soggetti sottoposti a misure di prevenzione; attribuisce al giudice delegato una competenza specifica e vincolata per l'accertamento dei diritti di credito dei terzi e individua una procedura speciale per la verifica di tali crediti.
d.lgs. n.159/2011, artt. 57, 58, 59
richiamo al requisito di produzione di "documenti giustificativi"
Stabiliscono che l'ammissione del credito in sede di prevenzione è fondata su una fase istruttoria semplificata e documentale: il creditore deve produrre "documenti giustificativi" che attestino i fatti generatori del credito antecedenti al sequestro; il giudice della prevenzione può effettuare una verifica limitata ma non un accertamento cognitivo pieno circa l'esistenza e il "quantum" del credito.
Richiamato per contrastare la portata dell'intervento del giudice fallimentare (che ha maggiori poteri di accertamento) rispetto al giudice della prevenzione, il quale è invece vincolato agli esiti dell'accertamento civile in ordine all'an e al quantum del credito.
Massime di principio
- Il giudice della prevenzione può ammettere crediti solo se risultano da "documenti giustificativi" antecedenti al sequestro che attestino l'an e la tendenziale quantificazione; non può sostituirsi al giudice civile nell'accertamento pieno di crediti controversi.
- Quando la sussistenza o l'ammontare del credito è oggetto di contenzioso civile non definitamente risolto (es. opposizione al decreto ingiuntivo con appello pendente), la competenza per l'accertamento spetta al giudice civile.
- In presenza di conflitto negativo di competenza tra giudice penale e civile la Corte di Cassazione decide il conflitto: la competenza va generalmente assegnata al giudice che per primo ha negato di conoscere la questione e, se il giudice civile dichiara incompetenza, il giudice penale che si ritenga incompetente deve trasmettere gli atti alla Cassazione.
- Per i terzi che vantano crediti verso società sottoposte a misure di prevenzione, è strategico ottenere un accertamento civile definitivo (titolo cognitivo) prima di richiedere l'ammissione nel procedimento di prevenzione; in alternativa, valutare la sospensione o la riassunzione dei rimedi civili per evitare l'improcedibilità.
- La verifica del giudice della prevenzione è limitata anche alla valutazione della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita e dell'eventuale affidamento incolpevole del creditore; questioni sulla formazione del titolo devono essere devolute al giudice civile.
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