Cassazione Penale, Sentenza n. 1224/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Celami, detenuto in custodia cautelare, aveva richiesto un permesso premio per conoscere il figlio appena nato. Il GIP del Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato l'istanza; la difesa ha proposto reclamo alla Corte di Appello di Napoli che ha emesso provvedimento (ordinanza del 14/02/2023) ritenuto illegittimo dal ricorrente. In cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione dell'art. 30-bis ord. pen. e degli artt. 127, 666 e 678 cod. proc. pen. per mancata instaurazione del contraddittorio mediante fissazione di udienza in camera di consiglio (procedura de plano); (2) violazione dell'art. 30-bis ord. pen. e vizi di motivazione sul merito, sostenendo che sussistevano le condizioni per concedere il permesso
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la trattazione "de plano" del reclamo senza garantire il contraddittorio in camera di consiglio è illegittima. Richiamando la giurisprudenza, ha affermato che il rispetto del contraddittorio camerale è obbligatorio ai sensi degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., indipendentemente dallo status del detenuto, e che il provvedimento emesso senza tale contraddittorio è affetto da nullità assoluta. Non potendo accertare dagli atti che il contraddittorio si sia svolto, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli, assorbendo le ulteriori censure
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei permessi premio e alla necessità di valutare le esigenze familiari; la Corte di legittimità non si è pronunciata sul merito dell'applicazione di tale norma nel caso concreto, avendo risolto la controversia sul profilo procedurale del mancato contraddittorio
Richiamato dal ricorrente tra le norme pertinenti; la Cassazione ha ritenuto assorbita la censura di merito in ragione della nullità derivante dal mancato contraddittorio e non ha svolto un'interpretazione autonoma di questa disposizione nel dispositivo
Interpretato in combinato disposto con l'art. 678 come fonte dell'obbligo di garantire il contraddittorio camerale nella trattazione dei reclami avverso il diniego di permessi richiesti da detenuti, senza deroga in ragione dello status del richiedente
Interpretato insieme all'art. 666 per affermare che il provvedimento deciso senza il contraddittorio camerale è affetto da nullità assoluta; la decisione ha richiamato precedenti di legittimità in tal senso
Massime di principio
- La Corte d'appello non può decidere "de plano" un reclamo avverso il diniego di permesso richiesto da un detenuto: è obbligatorio assicurare il contraddittorio in camera di consiglio; la mancata osservanza determina nullità assoluta del provvedimento
- Quando si impugna il diniego di un permesso premio, le censure procedurali (in particolare la violazione del diritto al contraddittorio) devono essere sollevate tempestivamente, perché possono condurre all'annullamento e all'assorbimento delle questioni di merito
- Se la Corte di cassazione annulla per vizio procedurale (mancato contraddittorio) il giudice di rinvio dovrà riaprire il giudizio garantendo la convocazione delle parti in camera di consiglio e riesaminare sia la procedura sia il merito, valutando eventualmente le condizioni previste dall'art. 30-bis
- In fase di reclamo è utile chiedere espressamente la fissazione dell'udienza camerale e documentare le esigenze familiari e i presupposti per la concessione del permesso, poiché la valutazione di merito resta comunque rilevante una volta superato il profilo procedurale
- Le sentenze di legittimità citate confermano l'orientamento consolidato: il diritto al contraddittorio camerale è inderogabile anche nei procedimenti cautelari relativi a permessi premio
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