Cassazione Penale, Ordinanza n. 41515/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento di esecuzione relativo a tredici sentenze di condanna, il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato estinte, per decorso del tempo e in assenza di cause ostative, le pene ancora da espiare ai sensi degli artt. 172 e 173 c.p. Il procuratore della Repubblica ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 172, ultimo comma, c.p., sostenendo che per ciascuna delle tredici condanne sussistesse la preclusione all'estinzione, poiché durante il tempo necessario all'estinzione era stato commesso un delitto della stessa indole. La decisione della Corte non entra nel merito di tale doglianza, perché affronta anzitutto il tema del rimedio esperibile contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha riqualificato il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., ritenendo che contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di estinzione della pena per decorso del tempo il rimedio corretto sia l'opposizione davanti allo stesso giudice e non il ricorso per cassazione. Conseguentemente ha disposto la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura, cioè per la trattazione dell'opposizione nel contraddittorio previsto dalla legge.
Norme richiamate
La disciplina sull'estinzione della pena per decorso del tempo può essere preclusa dalla commissione, nel termine utile, di un delitto della stessa indole; la doglianza del pubblico ministero si fondava su tale preclusione.
Richiamato insieme all'art. 172 c.p. quale base normativa della declaratoria di estinzione delle pene.
Per le decisioni del giudice dell'esecuzione rese de plano è previsto il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice; il ricorso per cassazione erroneamente proposto va riqualificato come opposizione e gli atti trasmessi al giudice competente.
Le questioni sull'estinzione della pena per decorso del tempo rientrano tra le altre competenze del giudice dell'esecuzione e seguono lo schema procedimentale dell'art. 667, comma 4, c.p.p.
Il principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta opera in via generale, in applicazione del principio di conservazione degli atti, anche per rimedi atipici come opposizioni e reclami.
Massime di principio
- Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione reso de plano nelle materie attribuite al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. il rimedio esperibile è l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., non il ricorso per cassazione.
- Il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro un provvedimento dell'esecuzione che doveva essere opposto va riqualificato come opposizione e gli atti vanno trasmessi al giudice dell'esecuzione, in applicazione del principio di conservazione degli atti e di conversione dell'impugnazione.
- La riqualificazione del gravame evita che la parte perda la fase di riesame davanti al giudice di merito dell'esecuzione, che è il giudice dotato di cognizione piena e può valutare anche eventuali istanze istruttorie.
- In materia di estinzione della pena per decorso del tempo, la verifica delle cause ostative previste dall'art. 172 c.p. resta devoluta al giudice dell'esecuzione nel contraddittorio instaurato con l'opposizione.
Come è indicizzato
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