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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41829/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado e ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in relazione a un concorso in rapina aggravata, ritenendo il fatto di lieve entità. L'unico motivo dedotto riguarda il vizio di motivazione sulla misura della pena inflitta, ritenuta eccessiva o comunque non adeguatamente motivata. La Corte di cassazione rileva tuttavia che, in sede di legittimità, nel giudizio definito con concordato in appello, non sono deducibili censure che investano soltanto la determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso concreto non era prospettata alcuna illegalità della pena, né altre questioni ammissibili come vizi nella formazione del consenso al concordato, nel consenso del pubblico ministero o nel contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che il motivo sia non consentito in sede di legittimità perché attiene unicamente alla misura della pena nel quadro di una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., senza dedurre alcuna delle limitate questioni scrutinabili in cassazione in tale tipo di giudizio. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello sono deducibili in cassazione soltanto censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della pronuncia; non sono ammissibili doglianze sulla pena che non integrino illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. è inammissibile la deduzione della mancata valutazione delle cause di proscioglimento, salvo il caso dell'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione già maturata prima della decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in relazione ai profili di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, il sindacato di legittimità è limitato a profili specifici: formazione del consenso, consenso del pubblico ministero e rispetto del contenuto dell'accordo da parte del giudice.
  • Non è ammissibile censurare in cassazione la sola entità della pena quando la doglianza non si traduca nella deduzione di una pena illegale, cioè fuori dai limiti edittali o comunque diversa da quella prevista dalla legge.
  • Le questioni relative ai motivi rinunciati non possono essere riproposte in cassazione nel procedimento definito con concordato in appello, salvo i casi espressamente ammessi dalla giurisprudenza richiamata.
  • La mancata considerazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di regola, motivo utile di ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo la prescrizione già maturata prima della decisione.
  • In caso di ricorso inammissibile, la Corte deve applicare la sanzione processuale dell'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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