Cassazione Penale, Ordinanza n. 41828/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione impugnata, che aveva rideterminato la pena per rapina aggravata in sede di concordato in appello, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado e ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena per il reato di rapina aggravata, ritenuta la continuazione con altri fatti già giudicati dalla stessa Corte. Con un unico motivo la difesa ha dedotto vizio di motivazione, lamentando la mancata verifica della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, nel giudizio definito con concordato in appello, non è consentito in cassazione censurare la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo l'ipotesi di omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione già maturata prima della sentenza impugnata. Nel caso concreto nessuna delle ipotesi di ricorso ammissibile ricorreva.
Norme richiamate
disciplina il concordato in appello; il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis è ammissibile solo per censure relative alla formazione della volontà di adesione, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione, non per motivi rinunciati o per la mancata valutazione ex art. 129 c.p.p.
le cause di non punibilità e le condizioni di proscioglimento non sono deducibili come motivo di ricorso avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, salvo l'omessa declaratoria di prescrizione già maturata prima della pronuncia
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono deducibili soltanto vizi inerenti alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Non è ammissibile censurare in cassazione la mancata valutazione delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. quando la sentenza impugnata deriva da concordato in appello, salvo il caso della mancata dichiarazione di una prescrizione già maturata prima della pronuncia.
- Le doglianze sulla determinazione della pena sono inammissibili se non sfociano in una illegalità della sanzione, cioè se la pena irrogata resta entro i limiti edittali e corrisponde al trattamento sanzionatorio previsto dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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