Cassazione Penale, Ordinanza n. 41639/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata in primo grado per il delitto di violazione di domicilio aggravata o nella forma di cui all'art. 624-bis c.p., escludendo la recidiva e riducendo la pena. L'interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, senza ministero di difensore abilitato. La Corte ha esaminato esclusivamente il profilo processuale, rilevando l'inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza tecnica, e ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. sollevata dal ricorrente, richiamando la giurisprudenza costituzionale, di legittimità e CEDU sulla necessità del difensore iscritto all'albo speciale in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato de plano inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'obbligo di assistenza tecnica nel giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo l'inammissibilità connotata da colpa. La statuizione di merito della Corte d'appello, che aveva già escluso la recidiva e ridotto la pena, è rimasta ferma.
Norme richiamate
norma incriminatrice del delitto oggetto della condanna confermata nel merito in appello e non sindacata nel merito in cassazione per l'inammissibilità del ricorso
richiamato per affermare che il ricorso per cassazione richiede la rappresentanza tecnica del difensore abilitato
richiamato per escludere la difesa personale e l'autodifesa tecnica dell'imputato nel giudizio di cassazione
base per la dichiarazione de plano dell'inammissibilità del ricorso
base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
art. 24 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale ritenuta manifestamente infondata
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale ritenuta manifestamente infondata
art. 6 CEDU
richiamato per escludere che garantisca un diritto assoluto all'autodifesa personale in cassazione
art. 6 § 3 CEDU
richiamato, in collegamento con la giurisprudenza EDU, per escludere un diritto assoluto all'autodifesa personale
legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 55
citata quale fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha escluso la proposizione personale del ricorso in cassazione
art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
modifica legislativa dell'art. 613 c.p.p. richiamata in relazione alla disciplina dell'assistenza tecnica obbligatoria
art. 6 CEDU
la Corte richiama la sentenza Correia de Matos per affermare che gli Stati possono imporre assistenza legale obbligatoria nell'interesse della giustizia
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per giustificare la condanna pecuniaria in caso di inammissibilità colposa del ricorso
Sez. 2, n. 2724 del 18/01/2013, Cappa
richiamata come precedente sulla necessità del difensore abilitato e sull'esclusione dell'autodifesa tecnica
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello
richiamata come precedente nomofilattico che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. e ha ribadito la necessità della rappresentanza tecnica
Correia de Matos c. Portogallo, Ricorso n. 56402/12
richiamata per affermare che la CEDU non riconosce un diritto assoluto all'autodifesa personale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'imputato non può proporre personalmente il ricorso: è necessaria la rappresentanza tecnica di un difensore abilitato iscritto all'albo speciale, essendo esclusa l'autodifesa tecnica.
- L'obbligo di assistenza legale in cassazione è compatibile con Costituzione e CEDU, perché il legislatore può imporre un filtro tecnico per garantire il corretto esercizio del diritto di difesa e della funzione nomofilattica.
- La mancata sottoscrizione o proposizione del ricorso da parte di difensore abilitato rende il ricorso inammissibile de plano, senza esame del merito.
- L'inammissibilità manifestamente colposa dell'impugnazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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