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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41639/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata in primo grado per il delitto di violazione di domicilio aggravata o nella forma di cui all'art. 624-bis c.p., escludendo la recidiva e riducendo la pena. L'interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, senza ministero di difensore abilitato. La Corte ha esaminato esclusivamente il profilo processuale, rilevando l'inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza tecnica, e ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. sollevata dal ricorrente, richiamando la giurisprudenza costituzionale, di legittimità e CEDU sulla necessità del difensore iscritto all'albo speciale in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato de plano inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'obbligo di assistenza tecnica nel giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo l'inammissibilità connotata da colpa. La statuizione di merito della Corte d'appello, che aveva già escluso la recidiva e ridotto la pena, è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    norma incriminatrice del delitto oggetto della condanna confermata nel merito in appello e non sindacata nel merito in cassazione per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    richiamato per affermare che il ricorso per cassazione richiede la rappresentanza tecnica del difensore abilitato

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    richiamato per escludere la difesa personale e l'autodifesa tecnica dell'imputato nel giudizio di cassazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    base per la dichiarazione de plano dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 24 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale ritenuta manifestamente infondata

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale ritenuta manifestamente infondata

  • art. 6 CEDU

    richiamato per escludere che garantisca un diritto assoluto all'autodifesa personale in cassazione

  • art. 6 § 3 CEDU

    richiamato, in collegamento con la giurisprudenza EDU, per escludere un diritto assoluto all'autodifesa personale

  • legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 55

    citata quale fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha escluso la proposizione personale del ricorso in cassazione

  • art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017

    modifica legislativa dell'art. 613 c.p.p. richiamata in relazione alla disciplina dell'assistenza tecnica obbligatoria

  • art. 6 CEDU

    la Corte richiama la sentenza Correia de Matos per affermare che gli Stati possono imporre assistenza legale obbligatoria nell'interesse della giustizia

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per giustificare la condanna pecuniaria in caso di inammissibilità colposa del ricorso

  • Sez. 2, n. 2724 del 18/01/2013, Cappa

    richiamata come precedente sulla necessità del difensore abilitato e sull'esclusione dell'autodifesa tecnica

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello

    richiamata come precedente nomofilattico che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. e ha ribadito la necessità della rappresentanza tecnica

  • Correia de Matos c. Portogallo, Ricorso n. 56402/12

    richiamata per affermare che la CEDU non riconosce un diritto assoluto all'autodifesa personale

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'imputato non può proporre personalmente il ricorso: è necessaria la rappresentanza tecnica di un difensore abilitato iscritto all'albo speciale, essendo esclusa l'autodifesa tecnica.
  • L'obbligo di assistenza legale in cassazione è compatibile con Costituzione e CEDU, perché il legislatore può imporre un filtro tecnico per garantire il corretto esercizio del diritto di difesa e della funzione nomofilattica.
  • La mancata sottoscrizione o proposizione del ricorso da parte di difensore abilitato rende il ricorso inammissibile de plano, senza esame del merito.
  • L'inammissibilità manifestamente colposa dell'impugnazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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