Cassazione Penale, Ordinanza n. 41830/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Viterbo per ricettazione. Nel ricorso è stata dedotta l'inosservanza dell'art. 129 c.p.p., ma la Corte non ha esaminato nel merito tale censura perché ha rilevato un vizio originario di ammissibilità: il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato, senza il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti. La sottoscrizione risultava autenticata da un difensore del merito non abilitato al patrocinio innanzi alla Cassazione, autenticazione ritenuta comunque irrilevante ai fini della validità del ricorso.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato senza il necessario difensore cassazionista. Richiama il principio per cui, nel giudizio di cassazione, l'atto personale dell'imputato non può sostituire il patrocinio di un difensore iscritto all'albo speciale; l'autenticazione della firma da parte di un difensore del merito non sana il difetto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa ai reati di ricettazione contestati al ricorrente
art. 129 c.p.p.
invocato dal ricorrente come motivo di ricorso, ma la censura non viene scrutinata per la declaratoria di inammissibilità
art. 613 c.p.p.
richiede che il ricorso per cassazione sia proposto con il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale; la proposizione personale dell'imputato è causa di inammissibilità
art. 39 disp. att. c.p.p.
l'autenticazione della sottoscrizione attesta solo la genuinità della firma e la riconducibilità dell'atto alla parte privata, ma non supplisce alla mancanza del difensore cassazionista
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale previsto per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
- L'autenticazione della firma da parte di un difensore del giudizio di merito non sana il difetto di assistenza tecnica nel ricorso per cassazione, poiché attesta soltanto la genuinità della sottoscrizione e la sua riferibilità alla parte.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione formale del difensore, la Corte non esamina i motivi di merito o le doglianze ex art. 129 c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in relazione ai profili di inammissibilità riscontrati.
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