Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 41638/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. emessa dal Tribunale di Milano il 4 giugno 2025, con la quale a un imputato è stata applicata la pena di quattro anni di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati oggetto del giudizio e quelli di una precedente sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano del 3 luglio 2024. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione, deducendo il mancato rispetto dei limiti di cui all’art. 81, comma 2, c.p. e, dunque, contestando la legalità della pena applicata nel patteggiamento. La Corte ha però rilevato che il ricorso era proposto al di fuori dei ristretti casi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per le sentenze ex art. 444 c.p.p., e che la doglianza non evidenziava una vera illegalità della pena, non risultando superato il triplo della pena prevista per il reato più grave.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché avverso una sentenza di patteggiamento era stato proposto un motivo non rientrante tra quelli tassativamente ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha inoltre affermato che la pena è illegale solo quando ecceda i limiti edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie, mentre non rilevano eventuali errori nei passaggi intermedi di calcolo. Poiché nella specie non era stata dedotta né ravvisata una reale illegalità della pena, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale operano limiti di impugnazione particolarmente ristretti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la dichiarazione de plano dell'inammissibilità del ricorso che non superi il vaglio preliminare di ammissibilità.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il superamento dei limiti della continuazione; la Corte rileva che non emergeva alcuna violazione concreta dei limiti di legalità della pena.

  • artt. 23 e seguenti c.p.

    Richiamati come parametri dei limiti edittali generali oltre i quali la pena diviene illegale.

  • artt. 65 e 71 e seguenti c.p.

    Richiamati come ulteriori parametri dei limiti edittali generali rilevanti ai fini della legalità della pena.

  • sentenza Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non imputabile senza colpa al ricorrente, non è dovuto il versamento alla Cassa delle ammende; nella specie la Corte ha escluso tale evenienza.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
  • La nozione di "pena illegale" rilevante ai fini dell’impugnazione del patteggiamento va intesa in senso stretto: ricorre solo se la pena supera i limiti edittali generali o quelli della singola fattispecie, non anche per errori nel calcolo intermedio della determinazione sanzionatoria.
  • La deduzione generica della violazione dei limiti della continuazione non è sufficiente a fondare l’ammissibilità del ricorso se non si individua una concreta illegalità della pena.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.