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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41612/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

In un procedimento definito con sentenza del Tribunale di Torino resa all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali ex artt. 582 e 583-quater c.p., con sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria sostitutiva. Con il ricorso per cassazione, il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio che la sentenza di condanna, essendo stata applicata una pena pecuniaria sostitutiva e non una pena tra quelle che rendono inappellabile la decisione ai sensi dell'art. 593 c.p.p., era appellabile; poiché il ricorso conteneva anche una doglianza di vizio di motivazione, doveva essere convertito in appello ex art. 569, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha disposto la conversione del ricorso in appello, ritenendo la sentenza del Tribunale di Torino appellabile perché la pena sostitutiva applicata era una pena pecuniaria sostitutiva, non compresa tra i casi di inappellabilità previsti dall'art. 593, comma 3, c.p.p. Gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Torino per il giudizio. Non è stata resa una decisione sul merito del motivo relativo all'art. 131-bis c.p., ma una statuizione processuale sulla proponibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base del delitto di lesioni personali oggetto della condanna di primo grado.

  • art. 583-quater c.p.

    Norma incriminatrice richiamata in concorso con l'art. 582 c.p. nella contestazione delle lesioni personali.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità invocata dal ricorrente e negata implicitamente in sede di merito, ma non esaminata dalla Corte nel merito per effetto della conversione dell'impugnazione.

  • art. 593 c.p.p.

    "salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, [...] l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna"; "sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità"

    La Corte interpreta la disposizione nel senso che l'inappellabilità non si estende alla pena pecuniaria sostitutiva; il testo dell'art. 593, comma 3, menziona solo l'ammenda e il lavoro di pubblica utilità.

  • art. 569, comma 3, c.p.p.

    In presenza di sentenza appellabile e di ricorso che deduca anche vizio di motivazione, l'impugnazione va convertita in appello e gli atti trasmessi al giudice competente.

  • art. 34 d.lgs. 20 ottobre 2022, n. 150

    Ha modificato l'art. 593, comma 3, c.p.p., aggiungendo all'ipotesi di inappellabilità la sola pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, senza includere la pena pecuniaria sostitutiva.

  • art. 71 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato per evidenziare che il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva comporta la revoca e la conversione in semilibertà o detenzione domiciliare, con conseguente irrilevanza dell'argomento costituzionale contro la sottrazione del secondo grado di giudizio.

  • art. 52, commi 2 e 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Disposizione applicata per ordinare l'oscuramento dei dati identificativi nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La sentenza di condanna è appellabile quando sia stata applicata una pena sostitutiva diversa da quelle espressamente indicate dall'art. 593, comma 3, c.p.p.; la sola pena pecuniaria sostitutiva non determina inappellabilità.
  • L'art. 593, comma 3, c.p.p. va interpretato restrittivamente: l'inappellabilità opera solo nei casi testualmente previsti, cioè per la sola ammenda e per la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non anche per la pena pecuniaria sostitutiva.
  • Quando l'impugnazione proposta per cassazione avverso una sentenza appellabile deduce anche vizi di motivazione, la Corte deve convertirla in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p. e trasmettere gli atti al giudice competente.
  • Ai fini della valutazione della legittimità del sistema delle impugnazioni, rileva che la pena pecuniaria sostitutiva è assistita da un meccanismo di conversione in sanzioni incidenti sulla libertà personale in caso di mancato pagamento, circostanza valorizzata per escludere l'irragionevolezza della previsione del secondo grado di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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