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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07228/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per tentato omicidio, contestando in tre motivi la logica e la completezza della motivazione delle sentenze di merito. In sostanza ha dedotto che i due elementi decisivi posti a base della condanna — l'attribuzione dell'arma del delitto a lui e l'identificazione della 'campagnola' vista il giorno dopo (ritenuta poi in uso a Sedda) — non sarebbero indizi univoci. Si è lamentato di travisamento del fatto e di vizio di motivazione (anche ai sensi dell'art. 192 c.p.p.), della erronea valutazione delle dichiarazioni dei testi (in particolare dei Mula) e delle intercettazioni, nonché dell'assenza di movente e della mancata considerazione di ipotesi alternative di responsabilità

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, nel sistema processuale attuale, la valutazione della prova e la scelta tra versioni contrastanti sono di competenza dei giudici di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità salvo i casi strettamente previsti. La Corte ha ritenuto logica e coerente la motivazione delle sentenze di merito: la persona offesa è risultata credibile e le sue dichiarazioni, corroborate da intercettazioni, dal rinvenimento nel sopralluogo (bossolo individuato con metal detector) e dalla comparazione balistica, dalla perquisizione del 30 aprile 2020 con il rinvenimento di fucili (tra cui il semiautomatico Franchi calibro 12 con matricola abrasa) nell'ovile collegato all'imputato, nonché dalla condotta tenuta durante la perquisizione (spostamento degli operanti verso un altro ovile mentre il fratello si allontanava). La Corte ha ritenuto irrilevante l'assenza di movente quando vi è prova dell'attribuibilità dell'azione. Conseguentemente è stata confermata la condanna a 10 anni e 6 mesi di reclusione, il riconoscimento della responsabilità civile e la provvisionale di euro 5.000

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato che le regole dell'art. 192 c.p.p. (sui limiti alla valutazione delle dichiarazioni) non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni, se ritenute attendibili e motivate, possono da sole fondare la responsabilità penale, previa adeguata e penetrante motivazione sull'attendibilità

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La Corte ha ribadito i limiti del giudizio di legittimità: il ricorso per cassazione non consente una nuova valutazione delle prove o la semplice censura della valutazione effettuata dai giudici di merito. Il vizio di 'travisamento della prova' è ammissibile solo nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato la decisione su un elemento inesistente o su un risultato conoscitivo manifestamente diverso dalla realtà, o quando la prova sia stata introdotta per la prima volta nel provvedimento di secondo grado

  • art. 8 L. n. 46 del 2006

    La Corte ha richiamato la modifica introdotta da questa norma (che ha inciso sull'art. 606 c.p.p.), confermando che le possibilità di sindacare in cassazione la valutazione delle prove sono state ristrette e che non è consentito al giudice di legittimità sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione dei fatti

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione delle prove svolta dai giudici di merito: le censure sulla attendibilità dei testimoni o sulle contraddizioni tra dichiarazioni sono sindacabili solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute attendibili con motivazione adeguata, costituire prova sufficiente per la condanna; in tali casi il giudice deve motivare in modo più rigoroso ma l'art. 192 c.p.p. non le esclude
  • Il cosiddetto 'travisamento della prova' è un rimedio eccezionale: deve essere specificamente dedotto e provabile che il giudice si sia fondato su un elemento inesistente o su un risultato incontestabilmente diverso dalla realtà; non basta riportare conflitti probatori
  • Prove tecniche (comparazione balistica, rinvenimento di bossolo nel luogo indicato dalla vittima) e riscontri oggettivi rafforzano significativamente elementi dichiarativi e possono, insieme a comportamenti processuali (es. condotta tenuta durante perquisizione), costituire indizi gravi e concordanti
  • L'assenza di movente non impedisce la condanna quando l'attribuzione materiale dell'azione all'imputato è provata da altri elementi
  • Se si intende contestare in cassazione una valutazione probatoria occorre indicare con precisione quale elemento sia stato introdotto ex novo o quale elemento sia inesistente nella motivazione del giudice di merito; argomentazioni generiche o alternative non sono sufficienti

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