Cassazione Civile, Ordinanza n. 32956/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del comune, dell'istanza di regolarizzazione dell'occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'amministrazione ha inoltre dichiarato la risoluzione del contratto di locazione originariamente stipulato dal marito dell'originaria richiedente e ha ordinato alla figlia di sgomberare l'immobile. La parte privata ha impugnato davanti al giudice amministrativo la delibera istitutiva della commissione per l'esame delle domande di regolarizzazione, il verbale della commissione che aveva respinto l'istanza e il successivo provvedimento di sgombero, sostenendo che gli atti presupposti fossero amministrativi e che tra questi e l'ordine di rilascio vi fosse un rapporto di presupposizione-conseguenzialità immediata, tale da radicare la giurisdizione amministrativa per invalidità derivata. Con il ricorso per cassazione ex art. 362, comma 1, c.p.c., è stata denunciata la nullità della sentenza del Consiglio di Stato per difetto relativo di giurisdizione, assumendo che si trattasse di impugnazione di atti amministrativi puri devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Consiglio di Stato che aveva escluso la giurisdizione amministrativa e confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo la Corte, la lite riguardava una fase successiva all'assegnazione dell'alloggio ERP, in cui vengono in rilievo posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo: il provvedimento di sgombero e il diniego di regolarizzazione incidevano sul rapporto locatizio ormai sorto e sulla verifica di condizioni previste dalla disciplina di settore, senza esercizio di poteri discrezionali nella fase di assegnazione. La Corte ha quindi affermato che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Ha inoltre disposto la condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per motivi attinenti alla giurisdizione.
art. 111, comma 8, Cost.
è richiamato come base del sindacato della Corte di cassazione sui soli limiti esterni della giurisdizione.
è richiamato per la definizione anticipata del ricorso, poi decisa in conformità alla proposta.
disciplina il procedimento in camera di consiglio seguito nel caso.
la Corte vi fa applicazione per la condanna aggravata della ricorrente, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso e della conformità alla proposta di definizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione va determinato sulla base della natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio e non della qualificazione formale data dalla parte agli atti impugnati.
- La giurisdizione amministrativa sussiste nella fase anteriore all'assegnazione dell'alloggio, quando l'amministrazione esercita poteri autoritativi e i partecipanti vantano solo interessi legittimi pretensivi.
- La giurisdizione ordinaria sussiste nelle controversie successive all'assegnazione, quando la lite riguarda subentro, risoluzione, decadenza, rilascio o altre vicende del rapporto locatizio, che coinvolgono diritti soggettivi e non valutazioni discrezionali dell'amministrazione.
- L'eventuale impugnazione di atti amministrativi collegati al rilascio dell'alloggio non radica di per sé la giurisdizione amministrativa se la controversia, per petitum sostanziale, attiene alla tutela di un diritto soggettivo nella fase esecutiva o terminale del rapporto.
- Per affermare la cd. invalidità caducante occorre un rapporto di presupposizione-conseguenzialità immediata, diretta e necessaria tra atto presupposto e atto successivo; in difetto, l'atto successivo conserva autonoma rilevanza e la giurisdizione si individua in base alla situazione sostanziale effettivamente dedotta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32864/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32867/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32869/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32870/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32871/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32872/2025 del 17/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →