Sentenza del 09/10/2020 n. 21778 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa controversia è stata estinta in quanto la resistente ha presentato la documentazione per la definizione agevolata ai sensi del Decreto-Legge n.119/2018, art.6 (conv. L.136/2018) e ha effettuato il pagamento della prima rata; l'Aula ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.46 del D.Lgs. n.546/1992. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, conformemente all'art.46, comma 3.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava per gli anni 2001 e 2002 l'emissione e l'utilizzo, da parte della societa', di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, chiedendo la restituzione dell'IVA indebitamente rimborsata o compensata, oltre sanzioni e interessi. Gli avvisi di accertamento furono impugnati e in primo e secondo grado gli atti vennero annullati; l'Agenzia propose ricorso per cassazione.
Norme richiamate
Decreto-Legge n.119 del 2018, art.6 (conv. in L. n.136 del 2018)
Decreto-Legge n.119 del 2018, art.6; legge di conversione n.136/2018
Consente la definizione agevolata della controversia tributaria; la presentazione della domanda e il pagamento della rata comportano, se regolarmente comunicata dall'ente impositore, l'estinzione del giudizio pendente.
Decreto Legislativo n.546 del 1992, art.46
D.Lgs. n.546/1992, art.46, comma 3
Prevede l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere in caso di definizione della lite e stabilisce che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- La definizione agevolata prevista dal D.L. 119/2018 (art.6) estingue il giudizio tributario pendente se la domanda è accolta e viene effettuato il pagamento previsto; il giudice dichiara l'estinzione per cessata materia del contendere senza decidere sul merito.
- Per ottenere l'estinzione è necessario depositare in giudizio la documentazione comprovante la definizione e l'avvenuta comunicazione di regolarità da parte dell'ente impositore (es. prova del pagamento della prima rata).
- L'estinzione del processo non produce una pronuncia sul merito e quindi non costituisce precedente favorevole o sfavorevole rispetto alla fondatezza delle contestazioni tributarie.
- Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art.46, comma 3 D.Lgs. 546/1992; pertanto le questioni di rimborso spese vanno valutate in base a questo principio.
- Se è pendente un ricorso principale e ricorsi incidentali, la definizione agevolata estingue l'intera lite (compresi eventuali appelli o ricorsi incidentali) una volta che la definizione è regolarmente perfezionata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 ott 2020Sentenza del 09/10/2020 n. 189 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
- Sentenza · 9 ott 2020Sentenza del 09/10/2020 n. 2926 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 9 ott 2020Sentenza del 09/10/2020 n. 2927 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 9 ott 2020Sentenza del 09/10/2020 n. 2928 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 9 ott 2020Sentenza del 09/10/2020 n. 2929 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 9 ott 2020Sentenza del 09/10/2020 n. 2930 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →