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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35052/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di avvalimento stipulato per consentire a un’impresa di partecipare a una gara di appalto pubblico indetta da ANAS, avendo essa bisogno del requisito SOA OG3, classifica III-bis, posseduto dalla società consortile ausiliaria. Ottenuto l’appalto ed eseguite le opere, l’impresa ausiliata ha convenuto in giudizio l’ausiliaria lamentando l’inadempimento dell’obbligo di mettere a disposizione i mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori, chiedendo la risoluzione del contratto di avvalimento, la restituzione dell’acconto versato sul corrispettivo pattuito (pari al 3% dell’importo dei lavori) e il risarcimento del danno. I giudici di merito hanno respinto la domanda dell’ausiliata e hanno accolto la riconvenzionale della società ausiliaria, condannando l’impresa al pagamento del saldo del corrispettivo. In cassazione l’ausiliata ha articolato tre motivi, tutti centrati sulla pretesa errata ricostruzione dell’istituto dell’avvalimento: ha sostenuto che, trattandosi di avvalimento "operativo", l’ausiliaria avrebbe dovuto fornire concretamente tutte le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto; ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 2 del contratto di avvalimento, degli artt. 49 d.lgs. 163/2006 e 89 d.lgs. 50/2016, nonché delle norme sull’interpretazione contrattuale, lamentando difetto di motivazione e omessa considerazione di fatti decisivi. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per la promiscuità e genericità delle censure, rilevando altresì che la pretesa violazione di una clausola contrattuale non è di per sé denunciabile come violazione di legge e che la ricorrente non aveva specificato quali canoni ermeneutici fossero stati violati. Nel merito la Corte ha osservato che l’avvalimento consente all’impresa di avvalersi dei requisiti di altro soggetto ai fini della partecipazione alla gara, ma non trasforma l’ausiliaria nell’esecutrice dell’appalto; la prestazione dell’ausiliaria consiste nella messa a disposizione del requisito richiesto, prestazione che è economicamente valutabile e quindi validamente onerosa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’impresa ausiliata. Ha ritenuto che i tre motivi fossero formulati in modo promiscuo, cumulando senza distinzione vizi di violazione di legge, errori processuali, omessa motivazione e omesso esame di fatti decisivi. Ha inoltre precisato che non è sindacabile in cassazione la dedotta violazione di una clausola contrattuale come tale, e che la ricorrente non aveva indicato specificamente i canoni di interpretazione contrattuale asseritamente violati. La Corte ha altresì chiarito, sul piano sostanziale, che nel contratto di avvalimento l’ausiliaria non assume l’obbligo di eseguire l’appalto al posto dell’ausiliata, ma soltanto quello di mettere a disposizione il requisito o la risorsa richiesta, prestazione che può costituire valido oggetto di corrispettivo. Conseguentemente, la sentenza d’appello è rimasta ferma, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 49 d.lgs. n. 163 del 2006

    Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere che l’avvalimento imporrebbe la concreta messa a disposizione delle risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto; la Corte non ne accoglie l’interpretazione estensiva proposta dalla parte e sottolinea che l’avvalimento serve alla partecipazione alla gara tramite il requisito dell’ausiliaria, non a trasferire a quest’ultima l’esecuzione dell’appalto.

  • art. 89 d.lgs. n. 50 del 2016

    Richiamato dalla ricorrente in parallelo all’art. 49 d.lgs. 163/2006; la Corte rileva la genericità della censura e non ricava da tale disposizione un obbligo dell’ausiliaria di eseguire direttamente l’appalto.

  • art. 1362 c.c.

    Norma evocata per lamentare violazione dei canoni interpretativi del contratto; la Corte osserva che non basta richiamare in blocco gli artt. 1362 e ss. c.c., ma occorre indicare specificamente quale canone sia stato violato e in che modo.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    La Corte afferma che, per dedurre correttamente la violazione delle regole ermeneutiche, il ricorrente deve specificare quali canoni interpretativi siano stati disattesi e come.

  • art. 1378 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo senza una censura specifica; la Corte non ne ricava alcun autonomo vizio scrutinabile, per genericità della doglianza.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ne affronta un contenuto specifico, valorizzando la mancanza di una censura autonoma e definita.

  • art. 1174 c.c.

    La Corte richiama la nozione di prestazione suscettibile di valutazione economica per affermare che la messa a disposizione del requisito SOA è un bene o utilità economicamente apprezzabile e quindi idoneo a costituire oggetto di corrispettivo contrattuale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale con cui il ricorso è stato trattato in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto, in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 8053/2014 Cass. S.U.

    Richiamata la regola secondo cui il vizio motivazionale denunciabile in cassazione coincide con l’anomalia motivazionale che si traduce in mancanza assoluta di motivazione o violazione del minimo costituzionale, non con la semplice insufficienza argomentativa.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile una censura che cumuli in modo indistinto violazioni di legge, vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi senza consentire di individuare autonomamente ciascun errore denunciato.
  • La violazione di una clausola contrattuale non è di per sé denunciabile come violazione di legge: per dedurre correttamente un errore interpretativo occorre indicare con precisione quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
  • Il vizio motivazionale rilevante in cassazione ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante o presenti un’anomalia tale da violare il minimo costituzionale, non quando la parte contesti semplicemente la ricostruzione fattuale o logica del giudice di merito.
  • Nel contratto di avvalimento l’ausiliaria non assume l’obbligo di eseguire l’appalto al posto dell’ausiliata: la sua prestazione consiste nella messa a disposizione del requisito o della risorsa richiesta per la partecipazione alla gara.
  • La messa a disposizione di un requisito tecnico-organizzativo o di qualificazione, come la SOA, è una prestazione economicamente valutabile e può costituire un valido oggetto di corrispettivo contrattuale.
  • Chi partecipa a una gara utilizzando l’avvalimento resta comunque obbligato a essere in grado di eseguire l’appalto in coerenza con la propria offerta; l’avvalimento non sostituisce l’impegno dell’aggiudicataria, ma integra il requisito richiesto dalla stazione appaltante.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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