Cassazione Civile, Ordinanza n. 27044/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietà)
La controversia
La controversia nasce dall'uso di una pista stradale che attraversava due particelle di proprietà della società ricorrente e serviva l'accesso a una cava di ardesia su fondi vicini. La società proprietaria sosteneva che i convenuti transitassero senza titolo e chiedeva l'accertamento negativo di ogni servitù di passaggio, l'inibitoria del transito, il ripristino dei luoghi e il risarcimento dei danni. I convenuti, invece, affermavano che la strada era stata realizzata nel 2001 nell'ambito di un assetto comune dei fondi frontisti e chiedevano, in via riconvenzionale, l'accertamento di una comunione incidentale ex collatione privatorum agrorum; in subordine, la costituzione coattiva di una servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1053 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda negatoria e respinto le riconvenzionali. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo provata la comunione incidentale della strada e imponendo alla proprietaria di consentire il passaggio pedonale e carrabile. La ricorrente ha impugnato tale decisione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 922, 939 e 1100 c.c., sostenendo che mancassero i presupposti della comunione incidentale, perché la strada era stata costruita per esigenze estrattive e non per esigenze comuni di comunicazione dei fondi frontisti, non risultava il conferimento del sedime né un uso prolungato e pacifico da parte dei frontisti; (2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., contestando l'interpretazione dell'art. 7 del contratto di affitto del 1.7.2001, che la corte territoriale aveva letto come riferito alla strada esterna di accesso alla cava, mentre secondo la ricorrente riguardava solo percorsi interni alla zona estrattiva; (3) violazione degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c., perché la corte d'appello aveva valorizzato, senza allegazione né prova, l'esistenza di un piazzale di servizio al termine della strada, usandolo come elemento a sostegno della comunione incidentale. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati tutti i motivi, affermando che l'art. 7 del contratto, letto letteralmente e sistematicamente con l'art. 3, riguardava solo i percorsi e accessi interni alla proprietà affittata, non la strada esterna in contestazione; ha inoltre rilevato che mancavano prova del conferimento del sedime, della volontà coincidente dei frontisti e dell'uso prolungato e pacifico della strada secondo la destinazione comune richiesta dalla giurisprudenza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, affinché riesamini anche la domanda riconvenzionale subordinata sulla servitù coattiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Genova, ritenendo fondati i tre motivi di ricorso. Ha escluso che dagli atti e dal contratto di affitto dell'1.7.2001 potesse desumersi la costituzione di una comunione incidentale ex collatione privatorum agrorum sulla strada che attraversava le particelle della ricorrente, per difetto dei presupposti necessari: la strada era stata realizzata per lo sfruttamento della cava, non per esigenze comuni di comunicazione dei fondi frontisti; il contratto invocato non riguardava il sedime stradale esterno; mancava prova del conferimento del terreno e dell'uso prolungato e pacifico da parte dei frontisti. È stato anche accolto il rilievo processuale sulla valorizzazione di un piazzale non allegato né provato. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda alla luce dei principi affermati e valuti la domanda riconvenzionale subordinata di costituzione coattiva della servitù di passaggio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazione di norme sostanziali e processuali
richiamato dalla ricorrente nel contestare il riconoscimento di un diritto reale o di comunione sulla strada
richiamato dalla ricorrente nel censurare la ricostruzione della comunione incidentale
richiamato dalla ricorrente nel censurare la configurazione della comunione incidentale
la Corte ribadisce che l'interpretazione contrattuale deve partire dal senso letterale delle espressioni usate
la Corte valorizza l'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, coordinando l'art. 7 con l'art. 3 del contratto
la decisione di merito è censurata perché ha posto a base elementi di fatto non allegati né provati
la decisione di merito è censurata per avere attribuito valore probatorio a circostanze prive di riscontro
la Corte rileva che il giudice di merito ha deciso su un fatto non dedotto dalle parti
richiamato in relazione alla domanda subordinata di costituzione coattiva della servitù di passaggio
Massime di principio
- La comunione incidentale di una strada ex collatione privatorum agrorum presuppone un fatto materiale di conferimento del sedime, una volontà coincidente dei proprietari frontisti e la destinazione della strada a esigenze comuni di comunicazione dei fondi; in difetto di tali elementi non può ritenersi costituito un diritto comune sulla via.
- L'interpretazione di una clausola contrattuale deve essere condotta in primo luogo secondo il dato letterale e, se residuano dubbi, alla luce del coordinamento complessivo delle clausole: non è consentito attribuire a una pattuizione un oggetto diverso da quello risultante dal testo e dal sistema del contratto.
- Il giudice di merito non può fondare la decisione su circostanze di fatto non allegate o non provate dalle parti, né utilizzare elementi privi di riscontro per colmare carenze probatorie decisive.
- La prova dell'esistenza di una strada comune non deriva dal solo uso occasionale o dalla mera vicinanza dei fondi, ma richiede un uso prolungato e pacifico coerente con la comune destinazione del tracciato.
- Se viene meno il presupposto della comunione incidentale, il giudice di rinvio deve riesaminare le eventuali domande subordinate, come quella di costituzione coattiva della servitù, sulla base dei relativi presupposti legali.
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