Cassazione Civile, Sentenza n. 19557/2020 del 18/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di merito denunciando, in sintesi: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente riproduttiva delle difese della Banca d'Italia; 2) vizio di omesso esame di fatto decisivo (la mancata considerazione del loro rilievo che la Banca d'Italia avrebbe illegittimamente sindacato scelte gestionali ragionevoli imponendo sanzioni); 3) violazione e/o falsa applicazione di norme sul procedimento sanzionatorio bancario e sui criteri di graduazione della sanzione (art. 114/144 T.U.B., artt. 1 e 11 L. 689/1981) e violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Inoltre denunciavano omissioni ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e richiamavano vizi regolamentati dall'art. 360 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di nullità della sentenza: la mera riproduzione di atti di parte non determina nullità se le ragioni della decisione sono chiaramente imputabili al giudice e risultano in modo univoco ed esaustivo. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi all'omesso esame dei fatti decisivi per mancata specificazione delle regole di diritto applicate e dei fatti omessi; ha ribadito che il giudizio di legittimità non consente la revisione del merito né la riproposizione semplice delle tesi difensive già disattese. Sulla quantificazione della sanzione ha confermato che il giudice di merito ha discrezionalità nella determinazione entro i limiti edittali e che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato tenendo conto dei parametri dell'art. 11 L. 689/1981 e del principio di proporzionalità. Ha condannato i ricorrenti alle spese e rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento aggiuntivo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (n. 3, 4, e richiamo al n.5)
Le censure in cassazione devono essere specifiche; vizi come violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo sono inammissibili se non indicano con precisione la regula juris o i fatti omessi e la loro decisività
L'omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice ha completamente omesso un provvedimento necessario; la mancata argomentazione specifica su una linea difensiva non equivale a omessa pronuncia quando la decisione comporta il rigetto della pretesa
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
È inammissibile un ricorso che si limiti a contrapporre la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito (c.d. "non motivo")
Ricondotto dalla Corte ai criteri di proporzionalità nella commisurazione delle sanzioni; la motivazione della Corte territoriale è adeguata se mostra di aver tenuto conto dei parametri normativi previsti
Richiamato in rubriche ma non sviluppato dai ricorrenti; la Corte rileva l'insufficiente sviluppo del motivo rispetto alla norma
I criteri indicati (gravità della violazione, personalità dell'agente, condizioni economiche) devono emergere dalla motivazione del giudice; non è necessario dettagliare la metodologia se il giudice mostra di aver considerato tali parametri
Richiamata in connessione al procedimento sanzionatorio amministrativo e alla sua applicazione, ma non sviluppata nel motivo dei ricorrenti
art. 3 Cost.
Il principio di uguaglianza/proporzionalità è valutato alla luce della motivazione di merito; la semplice doglianza su apprezzamento di fatto non è sufficiente per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02
Previsto il raddoppio o ulteriore contributo unificato in caso di determinati presupposti processuali, accertati dalla Corte
giurisprudenza citata (Sezioni Unite e altre sezioni della Cassazione)
es. SS.UU. sent. n. 642/15; Cass. n. 22562/16; n.12123/13; n.7972/07; n.25332/14; n.22478/18; n.407/06; n.9126/17
Richiami giurisprudenziali per affermare: 1) la non nullità della sentenza che riproduce atti di parte se le ragioni della decisione sono imputabili al giudice; 2) i limiti del sindacato di merito in cassazione; 3) i criteri di discrezionalità nella quantificazione delle sanzioni
Massime di principio
- La mera riproduzione, nella motivazione di una sentenza, di argomentazioni di parte non comporta di per sé nullità se le ragioni della decisione sono chiaramente riconducibili al giudice; quindi la forma copiar-e-incollare non è automaticamente vizio di imparzialità
- In Cassazione non è ammesso un sindacato sul merito dei fatti: i ricorrenti devono indicare regole di diritto specifiche e i fatti la cui omissione sarebbe decisiva per poter ottenere accoglimento
- Il vizio di omessa pronuncia richiede la prova che il giudice abbia completamente omesso un passaggio indispensabile per la soluzione del caso; la mancanza di una specifica argomentazione non equivale automaticamente a omessa pronuncia se la decisione respinge la pretesa
- Le censure generiche o il semplice riproporre le difese di merito già valutate e respinte dal giudice di appello sono inammissibili in Cassazione (c.d. "non motivo")
- Nell'ambito delle sanzioni amministrative/bancarie il giudice di merito ha discrezionalità nella quantificazione entro i limiti edittali e non è tenuto a esplicitare ogni criterio se dalla motivazione emerge il riferimento ai parametri normativi (es. art. 11 L. 689/1981)
- Per aumentare le chance di successo: nei ricorsi per cassazione specificare chiaramente la norma ritenuta violata, esporre la regula juris, indicare puntualmente i fatti omessi e dimostrare la loro decisività per la decisione
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