Cassazione Penale, Ordinanza n. 33477/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale/GUP di Alessandria, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3-bis c.p. La Corte rileva però che le censure sono formulate in modo generico e, soprattutto, non rientrano nei casi tassativi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consentono il controllo di legittimità solo per vizi specifici: violazioni sulla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorrente contesta in sostanza la valutazione giuridica dei fatti e la correttezza dell'accordo recepito dal giudice, ma senza evidenziare palesi incongruenze emergenti dal provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento. Ha ritenuto che le doglianze non fossero scrutinabili nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché miravano a contestare profili valutativi e di qualificazione giuridica non immediatamente evidenti dal testo della decisione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiama il rito del patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto della sentenza impugnata.
delimita in modo tassativo i casi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, consentendolo solo per specifici vizi di legittimità.
è richiamato come disciplina generale delle impugnazioni, ma la Corte precisa che nel patteggiamento opera una deroga che restringe i motivi di ricorso.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e la trattazione camerale non partecipata.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
norma evocata dal ricorrente come oggetto di omessa motivazione in relazione all'aggravante contestata nel giudizio di merito.
norma relativa alla rapina, richiamata tra i reati per i quali è stato applicato il patteggiamento.
norma relativa all'estorsione, richiamata tra i reati per i quali è stato applicato il patteggiamento.
norma relativa alle lesioni personali, richiamata tra i reati per i quali è stato applicato il patteggiamento.
norma relativa alle circostanze aggravanti delle lesioni/reati contro la persona, richiamata tra i reati oggetto di patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono quindi proponibili censure generiche o meramente valutative fuori da tale perimetro.
- La doglianza che contesta la qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile soltanto se l'errore sia palese ed evidente dal testo del provvedimento impugnato; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- Nel controllo di legittimità sulla sentenza di applicazione della pena, la Corte non può sostituirsi alla valutazione concordata delle parti e recepita dal giudice, salvo violazioni di legge immediatamente percepibili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ritenuto equo, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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