Cassazione Civile, Sentenza n. 17673/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d’appello di Firenze sostenendo la tardività della contestazione degli illeciti amministrativi (notificati in agosto 2015) rispetto al termine di 180 giorni previsto dall'art. 187‑septies TUF. Sostengono che l'accertamento degli illeciti per gli anni 2011-2013 si era ormai concluso con l'audizione del 16 gennaio 2015 (di Stefano Batini) e che le successive attività istruttorie riguardavano solo l'eventuale prosecuzione nel 2014; deducono violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nel merito, ritenendo che la Corte d’appello non abbia errato nel ritenere che l'accertamento non potesse considerarsi concluso prima della ricezione della nota difensiva del 18 marzo 2015 e che le attività istruttorie successive al gennaio 2015 fossero pertinenti anche all'accertamento di comportamenti riferibili al 2014. La Cassazione ha altresì precisato i principi sul sindacato giudiziale in materia di tempestività delle contestazioni: il giudice può valutare l'opportunità/necessità della prosecuzione dell'istruttoria (con sindacato ex ante sull'utilità potenziale degli atti). Tuttavia la Suprema Corte, rilevato lo jus superveniens risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 63/2019 (che rende retroattivamente applicabili le modifiche sanzionatorie più favorevoli), ha cassato la parte della decisione relativa alla determinazione della misura della sanzione e ha rinviato alla Corte territoriale per la rideterminazione del trattamento pecuniario alla luce della forbice edittale più favorevole.
Norme richiamate
d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) - art. 187‑ter
Disciplina l'illecito di manipolazione del mercato (sia manipolazione informativa sia operativa) e le relative sanzioni; la Corte ha confermato l'applicabilità degli addebiti di manipolazione informativa e operativa ai ricorrenti.
d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) - art. 187‑septies
Stabilisce il termine di 180 giorni per la contestazione dall'accertamento. La Corte ha ricordato che il dies a quo coincide con la data in cui l'autorità ha completato le attività dirette a verificare gli elementi dell'infrazione; il giudice di merito valuta la congruità del tempo impiegato e può sindacare la necessità/ opportunità delle indagini per verificare se vi sia stata inerzia ingiustificata.
Delibera Consob n. 18750/2013 - art. 4 (Regolamento sul procedimento sanzionatorio)
Norme procedurali sul procedimento sanzionatorio e sul calcolo dei termini; citata in relazione al corretto computo del termine di contestazione.
d.lgs. n. 72/2015 - art. 6, commi 2 e 3
Ha regolato la non applicazione della quintuplicazione delle sanzioni e ha dettato norme transitorie; la Corte costituzionale ha poi dichiarato incostituzionale la parte che escludeva la retroattività delle modifiche più favorevoli, con effetti sul trattamento sanzionatorio applicabile.
legge n. 262/2005 - art. 39, comma 3
Aveva introdotto la quintuplicazione delle sanzioni. Per gli illeciti commessi 2011-2014 tale quintuplicazione era stata applicata ma successivamente la giurisprudenza costituzionale ha reso applicabile il trattamento più favorevole.
d.lgs. n. 107/2018 - art. 4, comma 10, lett. a
Ha modificato l'art. 187‑ter ma ha mantenuto la forbice sanzionatoria ridotta; rilevante nel confronto delle diverse cornici edittali applicabili.
Sentenza Corte Costituzionale n. 63/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che escludeva la retroattività delle modifiche sanzionatorie più favorevoli, imponendo l'applicazione retroattiva dello jus superveniens nei procedimenti in corso.
Richiamato in relazione al rapporto tra declaratoria di responsabilità e cosa giudicata: la misura della sanzione dipende dall'accertamento della responsabilità e non può dirsi definitivamente acquisita finché tale accertamento non sia definitivo.
Massime di principio
- Il termine per la contestazione (ad es. 180 giorni dell'art. 187‑septies TUF) inizia a decorrere quando l'autorità ha completato l'attività volta a verificare gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; acquisizioni difensive sopravvenute possono posticipare il dies a quo se utili al contraddittorio.
- Le audizioni e le note difensive degli indagati possono costituire l'ultima acquisizione informativa pertinente e, pertanto, non sono automaticamente irrilevanti ai fini della decorrenza del termine; ciò in nome della tutela del contraddittorio.
- Quando le condotte contestate si protraggono su più anni l'Autorità può legittimamente condurre un'istruttoria unitaria per valutare l'abuso nella sua complessità; il giudice può verificare ex ante se la prosecuzione istruttoria fosse ragionevole o manifestamente superflua.
- Nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative il giudice ha cognizione piena e può esaminare la fondatezza della pretesa dell'Amministrazione, compresa la congruità e necessità degli atti istruttori, senza limitarsi a un mera verifica di legittimità formale.
- Se nel corso del giudizio sopravviene una norma o una pronuncia (jus superveniens) che prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole, la stessa deve essere applicata retroattivamente e il giudice deve riconsiderare la misura della sanzione (con possibile rinvio per rideterminazione).
- Per contestare la tempestività della notifica il resistente deve provare inerzia ingiustificata o che le indagini successive non abbiano avuto utilità potenziale ex ante; la mera inutilità ex post non è sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17476/2022 del 31/05/2022
- Sentenza civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17477/2022 del 31/05/2022
- Sentenza civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17478/2022 del 31/05/2022
- Sentenza civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17479/2022 del 31/05/2022
- Sentenza civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17480/2022 del 31/05/2022
- Sentenza civile · 31 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17481/2022 del 31/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →