Cassazione Penale, Sentenza n. 41896/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che convalidava il provvedimento del Questore (art. 13-bis d.l. n. 14/2017) che imponeva l'obbligo di presentazione alla Caserma dei Carabinieri nei giorni venerdì, sabato e domenica dalle ore 18 alle 18:30. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per assenza di valutazione della pericolosità sociale e della necessità e urgenza della misura (riconducendo l'unico fatto rilevante a una rissa del 10/11/2021 e richiamando la sentenza Corte EDU De Tommaso v. Italia); 2) violazione di legge e vizio motivazionale per la mancata motivazione sulla durata di due anni della misura, oltre il termine minimo previsto, con richiamo a principi del procedimento amministrativo (legge n. 241/1990) e alla normativa sulle misure di prevenzione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo adeguata la motivazione del GIP in relazione all'obbligo di presentazione: il fatto (rissa aggravata), la gravità e le modalità, i precedenti penali e le ripetute violazioni di precedenti misure giustificano la convalida. Il ricorso è stato invece accolto limitatamente al secondo motivo: la Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo esame esclusivamente sulla congruità e motivazione della durata biennale della misura, rilevando l'assenza di motivazione analitica a giustificazione della durata oltre il termine minimo di legge
Norme richiamate
art. 13-bis decreto-legge n. 14/2017
Disciplina le misure volte a prevenire disordini in pubblici esercizi e consente l'imposizione dell'obbligo di presentazione e dei divieti di accesso; la convalida giudiziale si concentra sull'obbligo di presentazione
art. 6, commi 3 e 4, legge n. 401/1989
Richiamata per il regime dei divieti di accesso; la Corte ha ritenuto che il giudice della convalida non sia tenuto a motivare separatamente sul divieto di accesso quando convalida l'obbligo di presentazione
art. 3 e art. 10 legge n. 241/1990
Principi del procedimento amministrativo invocati dal ricorrente in relazione alla motivazione degli atti e alla necessità di esplicitare le ragioni che giustificano la durata della misura
art. 13 Costituzione
Tutela della libertà personale: la compressione di un diritto costituzionalmente protetto richiede motivazione specifica, soprattutto se la durata eccede il minimo previsto
Corte EDU, De Tommaso v. Italia, n. 43395/2017
Richiamata dal ricorrente per censurare gli standard di garanzia delle misure di prevenzione italiane; la Corte di Cassazione prende atto del riferimento ma valuta la sufficienza della motivazione nazionale caso per caso
Cass. Sez. 3, giurisprudenza citata (es. Antonello, n. 12351/2013; Mannocci; Valeri; decisioni su durata n. 52514/2014)
Giurisprudenza interpretativa: per valutare la pericolosità conta la gravità e le modalità del fatto anche per soggetti incensurati; la durata della misura oltre il minimo richiede motivazione analitica
Massime di principio
- La convalida del provvedimento del Questore ex art. 13-bis è principalmente incentrata sull'obbligo di presentazione: il giudice valuta la gravità del fatto, le modalità e la personalità dell'autore per il giudizio prognostico sulla pericolosità
- Il giudice non è obbligato a motivare separatamente i divieti di accesso se l'atto impugnato e la convalida riguardano specificamente l'obbligo di presentazione, salvo che l'atto stesso imponga quei divieti come oggetto della convalida
- Qualsiasi misura che limiti la libertà personale oltre il termine minimo previsto dalla legge richiede una motivazione analitica e specifica che colleghi la durata scelta alla gravità dei fatti, al rischio di recidiva e ad altri elementi prognostici; l'assenza di tale motivazione comporta l'annullamento e il rinvio
- Precedenti penali, condanne e ripetute violazioni di misure di prevenzione preesistenti costituiscono elementi rilevanti per motivare la necessità della misura restrittiva
- I richiami a orientamenti sovranazionali (Corte EDU) impongono attenzione ai livelli di garanzia, ma non determinano automaticamente l'illegittimità della misura se la motivazione interna mostra proporzionalità e necessità
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