Cassazione Penale, Sentenza n. 34843/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto di prevenzione e confisca ritenendo carente la motivazione sulla pericolosità sociale di Bernardo Di Mario e la mancata correlazione temporale tra i reati (commessi fino al 2007) e gli acquisti immobiliari del 2009; contestavano la sproporzione tra redditi dichiarati e acquisti, la legittima provenienza delle somme (donazioni dei genitori, mutui, versamenti e redditi del nucleo familiare) e, per Francesco, la mancata motivazione sulla disponibilità dei beni a lui intestati e la richiesta di limitare la confisca alla sola quota ritenuta ingiustificata
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione dei giudici di merito circa: la pericolosità sociale del proposto (basata su plurimi reati remunerativi e continuativi dal 1996 al 2007), la possibilità di confiscare beni acquisiti anche dopo la cessazione formale della condotta illecita se sussistono molteplici indici di derivazione illecita (sproporzione redditi/acquisti, versamenti in contanti, assenza di risparmi, carenza di prove documentali sulle donazioni), l'insufficienza della consulenza difensiva a dimostrare la lecita provenienza e l'inadeguatezza del mutuo a provare la lecita origine. Pertanto sono confermate le misure di prevenzione e le confische deliberate dalla Corte territoriale (salvo la limitazione già disposta in appello riguardo al libretto di risparmio nella parte relativa ai ratei di pensione a favore di Angela Lagattolla). Conseguentemente i ricorsi sono stati condannati e rigettati; la sentenza richiama anche la condanna alle spese come conseguenza legale del rigetto
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 1, lettera b); art. 10, comma 3
La pericolosità generica ai fini delle misure di prevenzione richiede reati commessi abitualmente in arco temporale significativo, che abbiano generato profitti e costituiscano fonte rilevante di reddito; la confisca patrimoniale può estendersi a beni acquistati successivamente se esistono plurimi indici che collegano gli acquisti alla provvista illecita
legge n. 1423/1956
Richiamata per delimitare il regime di ammissibilità del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione, specie in relazione alla nozione di motivazione inesistente o meramente apparente
legge n. 575/1965
Richiamata insieme alla precedente per il quadro normativo sulle misure di prevenzione e sulla disciplina del controllo delle motivazioni
Usato per valutare i ricorsi e i motivi nuovi/aggiunti; richiede motivazione adeguata e confronto con elementi potenzialmente decisivi
Riferimento alle presunzioni in materia di intestazione fittizia e alla rilevanza del rapporto familiare nella valutazione della fittizietà delle intestazioni
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata per precisare i requisiti della pericolosità generica e l'esigenza che il giudice di merito ancori la valutazione a elementi di fatto e fornisca adeguata motivazione
Massime di principio
- In procedimenti di prevenzione l'onere di allegazione a carico della difesa sulla legittima provenienza dei beni è stringente: non basta indicare l'esistenza di una provvista o un mutuo, occorre documentare elementi fattuali che dimostrino la capacità di sostenere gli esborsi e la lecita origine delle somme
- La pericolosità generica richiede tre requisiti (commissione abituale di delitti in arco temporale significativo, profitti effettivi, i delitti come fonte rilevante di reddito) e il giudice deve motivare specificamente la perimetrazione temporale della pericolosità
- Beni acquisiti successivamente alla cessazione della condotta delittuosa possono essere confiscati se il giudice individua una pluralità di indici rigorosi e univoci che ne collegano la provenienza alla provvista formatasi durante l'attività illecita; maggiore è il lasso temporale, più stringenti devono essere gli indici
- La mera parentela o l'intestazione formale a terzi non basta a escludere la fittizietà: va valutata la reale capacità economica del terzo e la presenza di elementi che possano indicare la riconducibilità economica al soggetto pericoloso
- In sede di cassazione nei procedimenti di prevenzione i motivi sono ammissibili principalmente per violazione di legge o per motivazione assente/apparente; non è consentita una libera revisione di fatti e valutazioni probatorie dei giudici di merito se la motivazione è presente e non manifestamente illogica
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