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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34927/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del 3 dicembre 2025 della Corte d'appello di Bologna, che aveva confermato la sua responsabilità per evasione. Il ricorso riproponeva censure già esaminate dai giudici di merito riguardanti la valutazione delle prove sulla configurabilità del reato, l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., la conferma della recidiva, il giudizio di bilanciamento tra circostanze e la misura della pena. Il testo non specifica ulteriori dettagli sui fatti, sulla pena o sui singoli argomenti difensivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità perché meramente ripetitivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. Ha giudicato le motivazioni della sentenza impugnata corrette sul piano giuridico, puntuali rispetto alle doglianze, coerenti con le prove acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche, con riguardo alla configurabilità dell'evasione, alla gravità della condotta ostativa all'art. 131-bis c.p., alla recidiva, al bilanciamento delle circostanze e alla pena. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità conseguono le statuizioni previste da tale disposizione; il testo fornito non ne indica ulteriori dettagli.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    alla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp alla luce della gravità della condotta emergente dal complessivo portato della motivazione spesa

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando, alla luce della motivazione complessiva e della gravità della condotta, la valutazione dei giudici di merito ne escluda i presupposti; nel caso descritto, la relativa censura non ha giustificato un nuovo esame in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria d'inammissibilità comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo non specifica quali statuizioni siano state concretamente pronunciate.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre questioni già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia giuridicamente corretta, pertinente alle doglianze, coerente con le prove acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche.
  • La valutazione di merito sulla configurabilità del reato, sull'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità, sulla recidiva, sul bilanciamento delle circostanze e sulla misura della pena non è suscettibile di riesame in cassazione mediante la mera riproposizione delle censure già esaminate, se la motivazione della decisione impugnata supera il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasionePena e commisurazioneCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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