Cassazione Civile, Ordinanza n. 08459/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Una persona, nel contesto di una relazione affettiva stabile poi cessata, aveva convenuto in giudizio l'ex partner chiedendo: l'accertamento della comproprietà di un cane acquistato durante la relazione; lo scioglimento della comunione; l'affidamento dell'animale o, comunque, il diritto di frequentarlo; il risarcimento dei danni patrimoniali ed emotivi. Il giudice di primo grado aveva ritenuto provata la proprietà del cane in capo al convenuto ma aveva riconosciuto alla parte attrice il diritto di frequentazione nell'interesse dell'animale. In appello, invece, erano state rigettate tutte le domande della parte attrice. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente deduceva: 1) violazione di legge e omessa motivazione per mancata ammissione dell'interrogatorio formale richiesto ai fini della prova della comproprietà; 2) violazione della L. n. 76 del 2016 e dell'art. 132, comma 2, c.p.c. per omessa valutazione della sussistenza di una coppia di fatto e del legame affettivo stabile con l'animale; 3) ulteriore censura connessa alla mancata considerazione del rapporto con l'animale; 4) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, con riguardo a una transazione che sarebbe stata erroneamente interpretata come riconoscimento della proprietà esclusiva del convenuto; 5) censura sulle spese processuali, per liquidazione superiore ai parametri del D.M. n. 55 del 2014 e senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi di ricorso. In particolare ha ritenuto non sindacabile in cassazione il diniego di ammissione dell'interrogatorio formale, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito; ha rilevato che le doglianze sul rapporto di coppia e sul legame con il cane non si confrontavano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; ha dichiarato inammissibile la censura sull'interpretazione della transazione per difetto di specificità, poiché non erano state trascritte o allegate le clausole contestate. Ha invece accolto il quinto motivo, relativo alla liquidazione delle spese, perché la Corte di merito aveva applicato importi eccedenti i massimi tariffari senza adeguata motivazione, pur in una causa il cui valore doveva considerarsi indeterminabile di bassa complessità. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a questo capo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rideterminando le spese di primo e secondo grado in € 3.000 per ciascun grado, oltre accessori. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte di cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di cassare la sentenza e decidere la causa nel merito
art. 132, comma secondo, c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione, ma la censura è stata reputata inammissibile perché non coglieva la reale ratio della decisione impugnata
richiamata dalla parte ricorrente in relazione alla qualificazione del rapporto tra le parti come coppia di fatto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza
le spese processuali devono essere liquidate entro i parametri tabellari; se il giudice si discosta dai limiti minimi o massimi deve motivare adeguatamente
richiamato implicitamente nel contesto probatorio; la Corte ribadisce che la valutazione dell'indispensabilità dei mezzi di prova spetta al giudice di merito
Massime di principio
- L'ammissione dei mezzi di prova costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito; il diniego dell'interrogatorio formale non è sindacabile in cassazione quando il giudice ritenga già sufficientemente provati i fatti decisivi.
- In sede di legittimità, la censura deve confrontarsi con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che attribuisca al giudice una decisione fondata su un presupposto diverso da quello realmente posto a base della pronuncia.
- La deduzione di un'erronea interpretazione di clausole contrattuali richiede, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, la trascrizione o quantomeno l'allegazione del testo delle clausole contestate, non potendo la Corte di cassazione procedere all'esame diretto degli atti per supplire alla carenza del ricorso.
- Nella liquidazione delle spese processuali, il giudice può muoversi entro i parametri del D.M. n. 55 del 2014 senza obbligo di motivazione rafforzata; tuttavia, se liquida importi superiori ai massimi o inferiori ai minimi tabellari, deve indicare le ragioni dello scostamento.
- Quando la causa abbia ad oggetto un bene dal valore non determinato, la liquidazione delle spese va riferita allo scaglione corrispondente al valore indeterminabile di bassa complessità, salvo specifica e motivata diversa individuazione del valore della controversia.
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