Cassazione Penale, Ordinanza n. 23598/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 29 ottobre 2024. Il ricorso articolava due censure: con il primo motivo si deduceva violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto dovesse essere qualificato come di particolare tenuità; con il secondo motivo si lamentava vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La vicenda concreta, per come descritta, riguarda il lancio di un oggetto contundente contro il pullman dei tifosi della Turris, con rottura del vetro e conseguente pericolo per l'incolumità fisica delle persone presenti per strada.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, che aveva logicamente escluso la particolare tenuità del fatto in ragione degli effetti concreti della condotta e del pericolo per l'incolumità delle persone. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché generico e comunque manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con riferimento ai precedenti penali dell'imputato e all'assenza di elementi favorevoli. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta ha prodotto effetti apprezzabili e ha determinato un pericolo concreto per l'incolumità delle persone.
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali può aggiungersi la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile nei limiti della manifesta illogicità; può essere legittimamente fondato sui precedenti penali dell'imputato e sulla mancanza di elementi positivi a favore.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio per cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta, per modalità esecutive ed effetti prodotti, abbia generato un pericolo concreto per l'incolumità di più persone.
- Il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche non sussiste quando la decisione di merito sia sorretta da valutazione di fatto non manifestamente illogica, fondata su precedenti penali e sull'assenza di elementi favorevoli.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito può essere dichiarato inammissibile per genericità o manifesta infondatezza.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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