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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23280/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Frediani impugna la sentenza di condanna per insolvenza fraudolenta; il fatto contestato consiste nel doversi essere rifornito carburante per un importo di 148 euro e nel dissimulare la disponibilità del denaro necessario, senza adempiere all'obbligazione. In cassazione il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine all'identificazione dell'autore del reato (sostiene che non siano state adeguatamente valutate le dichiarazioni ricognitive della vittima), alla conferma dell'accertamento di responsabilità (afferma di non aver concorso al fatto e che è illogico che abbia lasciato documenti identificativi), alla mancata valutazione della recidiva reiterata e alla quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rigetta le censure in quanto in larga parte ridotte a richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità salvo evidenti illogicità o discrasie tra prova raccolta e prova valutata. Conferma che le dichiarazioni ricognitive della vittima sono corroborate dal fatto che il ricorrente aveva fornito i suoi documenti e che era manifesta la presenza concorsuale dell'imputato al momento dell'evento (la coimputata Finazzi aveva scritto di riconoscersi debitrice mentre Frediani lasciava copia della carta di identità). Respinge la doglianza sulla recidiva come tardiva (violazione art. 606, comma 3 c.p.p.) e ritiene legittima la determinazione della pena da parte dei giudici di merito, che hanno operato il bilanciamento tra aggravanti (tra cui la recidiva) e attenuanti, fissando la pena vicino al minimo edittale, giustificato dalla capacità a delinquere dimostrata dai precedenti. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (per effetto dell'art. 616 c.p.p.). Sentenza a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Consente lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; qui è richiamato per motivare il deposito di conclusioni scritte del Pubblico Ministero

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini e i limiti delle deduzioni che possono essere proposte in cassazione; la Corte ha ritenuto tardiva la doglianza relativa alla recidiva reiterata, per essere stata sollevata solo in cassazione

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro

  • art. 133, cod. pen.

    Definisce i criteri per la determinazione della pena; la Corte di Appello è stata ritenuta aver correttamente esercitato il suo ampio margine di discrezionalità nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, compresa la recidiva

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965

    Richiamata per sottolineare i limiti dell'attività del giudice di legittimità: non può essere usato per una rivalutazione complessiva delle prove salvo manifeste e decisive illogicità

Massime di principio

  • In sede di Cassazione le censure che chiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili salvo che emergano evidenti e decisive illogicità nel percorso motivazionale o incongruenze manifeste tra le prove raccolte e la valutazione operata dal giudice di merito
  • Le dichiarazioni ricognitive della vittima, se corroborate da elementi oggettivi (ad es. l'abbandono di documenti identificativi da parte dell'indagato), possono essere ritenute sufficienti a confermare l'identificazione dell'autore del reato
  • Le doglianze relative a profili non dedotti nei termini previsti (es. dedotta tardivamente la recidiva) possono essere dichiarate inammissibili per violazione delle norme sulla devoluzione in Cassazione (art. 606 c.p.p.)
  • La quantificazione della pena rientra nel libero apprezzamento del giudice di merito entro i parametri di legge (art. 133 c.p.); la Corte di legittimità interviene solo in caso di manifesta illogicità o sviamento dai criteri normativi
  • In reati come l'insolvenza fraudolenta la prova della condotta può fondarsi su elementi congiunti di testimonianza e riscontri oggettivi (comportamento dei presenti, documenti lasciati sul luogo, ammissioni della coimputata)

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