Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10380/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a un anno e sei mesi di reclusione per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. In ricorso ha dedotto vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 99, 132 e 133 c.p., contestando in sostanza il trattamento sanzionatorio e la valutazione della recidiva. La censura mirava a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena e della motivazione sulla recidiva, ritenuta dalla Corte territoriale espressione di maggiore pericolosità e colpevolezza, desunta dai precedenti penali, anche relativi a violazioni in materia di misure di prevenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze investissero profili non consentiti in sede di legittimità, perché diretti a rimettere in discussione il trattamento punitivo e la valutazione discrezionale del giudice di merito, non sorretti da illogicità manifesta o da motivazione mancante. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo e logico sulla recidiva e sull'adeguatezza della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei gradi di merito.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della recidiva e il trattamento sanzionatorio.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato per contestare la graduazione della pena, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione congrua.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per contestare la quantificazione della pena; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione della congruità della pena.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Norma applicata nel dispositivo in relazione ai requisiti del ricorso.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione della congruità della pena, quando la determinazione sanzionatoria del giudice di merito sia sorretta da motivazione sufficiente, non arbitraria e non illogica.
  • La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo ove la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, non per una diversa opinione difensiva sulla misura della sanzione.
  • La valutazione della recidiva è legittima quando il giudice dia conto, con motivazione logica e congrua, degli elementi da cui desume maggiore pericolosità e colpevolezza dell'imputato, anche sulla base dei precedenti penali.
  • Quando il ricorso non contiene una critica argomentata del provvedimento impugnato ma tende a riesaminare questioni di merito, la Corte deve dichiararlo inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiReati contro la PA
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.