Cassazione Penale, Ordinanza n. 10314/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un solo motivo, violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Sosteneva che la condotta non dovesse essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 493-ter c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era coerente con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità: il fatto era stato correttamente ricondotto all'uso indebito del bancomat, del quale l'imputato non aveva mai acquisito il possesso ma solo una temporanea e occasionale consegna per scopi specifici, con conseguente detenzione delimitata nel tempo e nelle finalità.
Norme richiamate
È richiamato come fattispecie di riferimento per l'uso indebito della carta/bancomat; la Corte ribadisce che la condotta di utilizzo indebito del bancomat, ricevuto solo temporaneamente per finalità specifiche, integra la fattispecie incriminatrice.
La Corte richiama l'orientamento consolidato secondo cui integra il delitto l'utilizzo indebito di dati relativi a una carta di debito o di credito, unitamente alla tessera elettronica, per effettuare prelievi di denaro.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo di violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto si risolve in una tesi interpretativa manifestamente incompatibile con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata.
- L'uso indebito di una carta di pagamento integra il reato anche quando l'agente abbia ricevuto solo una consegna temporanea e per scopi specifici della tessera o dello strumento di pagamento, poiché la detenzione resta limitata nel tempo e nelle finalità autorizzate.
- Ai fini della sussunzione nella fattispecie incriminatrice, rileva l'utilizzazione non autorizzata del mezzo di pagamento per prelievi o operazioni, non la formale disponibilità del supporto in sé quando essa sia stata concessa solo per un uso circoscritto.
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